Rapporti di Lavoro
Articoli:
§ 1. - CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DIPENDENTI DA PROPRIETARI DI FABBRICATI 10 GIUGNO 2008
§. 3. - CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO COLF E BADANTI 28 MAGGIO 2008
Titolo V - Trattamento di malattia-Art. 26 - Malattia.

Titolo V - Trattamento di malattia


Art. 26 - Malattia.


Superato il periodo di prova, la conservazione del posto, in caso di malattia, viene garantita fino al quarantacinquesimo giorno di calendario, salva l’eventuale maggiore durata stabilita nel contratto individuale.


Il periodo relativo alla conservazione del posto di lavoro è da considerarsi nell’anno civile (1° gennaio - 31 dicembre).


Ai lavoratori assenti per malattia, il datore di lavoro corrisponderà le seguenti indennità:


  1. Per i primi 3 giorni, il 50% della retribuzione globale di fatto;

  2. Dal 4° giorno sino al 10° giorno, il 100% della retribuzione globale di fatto;

  3. Dal 11° giorno al 20° giorno, il 50% della retribuzione globale di fatto.

Le indennità di cui sopra vengono corrisposte con esclusione della giornata di riposo settimanale e l’aggiunta della quota vitto ed alloggio nel caso in cui lavoratore non sia degente presso il domicilio del datore di lavoro.


Per i primi tre giorni di malattia l’indennità rimane a carico del datore di lavoro, per il restante periodo provvede l’Ebilcoba, sempre che i datori di lavoro abbiano comunque versato all’Ente almeno 9 mesi di contributi. I contributi versati sono considerati acquisiti e saranno valutati ai fini del pagamento dell’indennità di malattia anche se sono stati versati per un lavoratore diverso da quello in quel momento alle proprie dipendenze e che ha diritto all’indennità.


Le assenze per malattia debbono essere giustificate secondo quanto previsto dall'art. 20, comma 2.


La malattia avvenuta in periodo di prova o di preavviso ne sospende la decorrenza. Lo stesso vale per la malattia sorta durante il periodo di ferie.