Titolo V - Orario di lavoro. Lavoro notturno. Festivo. Straordinario
Art. 23 - Portieri con alloggio. Orario di apertura e chiusura del portone.
La media totale delle ore lavorative settimanali è stabilita per i portieri con alloggio in 48, salvo il ricorso ai meccanismi compensativi di cui al successivo art. 31.
Detta media, attese le esigenze di vigilanza e custodia degli edifici differenziate in funzione dei diversi periodi dell’anno, è calcolata su base annua.
Salvo diverse soluzioni da concordare in sede di contrattazione di 2° livello o, in assenza, nei singoli contratti individuali, l’orario di lavoro può essere distribuito come segue:
nei mesi di ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo, aprile nei giorni dal lunedì al venerdì 8 ore giornaliere e sabato 6 ore, eccetto una settimana al mese in cui il sabato non si lavora;
nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre dal lunedì al venerdì 9 ore e sabato 6 ore.
Gli orari di apertura del portone d’ingresso sono stabiliti nel regolamento del servizio di portierato allegato al contratto d’assunzione.