Art. 48 -
Retribuzione portieri con alloggio.
La retribuzione per i portieri con alloggio comprende:
1) salario conglobato mensile;
2) eventuali indennità a carattere continuativo;
3) scatti di anzianità;
4) alloggio gratuito o l’indennità sostitutiva nei casi previsti;
5) l’energia elettrica nella misura di 40 kWh mensili e l’acqua nella misura di 120 mc annui;
6) riscaldamento.