Rapporti di Lavoro
Articoli:
§ 1. - CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DIPENDENTI DA PROPRIETARI DI FABBRICATI 10 GIUGNO 2008
§. 3. - CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO COLF E BADANTI 28 MAGGIO 2008
Titolo VII - Trattamento di fine rapporto. Previdenza integrativa-Art. 36 - Trattamento di fine rapporto.

Titolo VII - Trattamento di fine rapporto. Previdenza integrativa


Art. 36 - Trattamento di fine rapporto.


In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro, il lavoratore ha diritto ad un trattamento di fine rapporto calcolato a norma di legge sull'ammontare delle retribuzioni percepite nell'anno, comprensive di eventuale indennità di vitto e alloggio: il totale sarà diviso per 13,5. Le quote annue accantonate saranno incrementate a norma dell'art. 1, comma 4, della legge 29 maggio 1982, n. 297, dell'1,5% annuo, mensilmente ricalcolabile, e del 75% dell'aumento del costo della vita, accertato dall'ISTAT, con esclusione della quota maturata nell'anno in corso.


I datori di lavoro anticipano, a richiesta del lavoratore e per non più di una volta nel corso del rapporto, il trattamento di fine rapporto nella misura massima del 70% di quanto maturato.


L'ammontare del t.f.r. maturato annualmente dal 29 maggio 1982 al 31 dicembre 1989 va calcolato in ragione di 20/26 per i lavoratori allora inquadrati nella seconda e nella terza categoria.


Per i periodi di servizio antecedenti al 29 maggio 1982 le quote di accantonamento sono determinate in base ai seguenti criteri:


A) Per il rapporto a servizio intero del lavoratore convivente o non convivente con l'anzianità maturata anteriormente il 1 maggio 1958: 8 giorni per ogni anno di anzianità. Per l’anzianità maturata dopo il 1° maggio 1958: 15 giorni per ogni anno di anzianità. Per l’anzianità maturata dal 22 maggio 1974 al 28 maggio 1982: 20 giorni per ogni anno di anzianità.


B) Per il rapporto di lavoro di meno di 24 ore settimanali, l'indennità di anzianità è la seguente:


1) per l'anzianità maturata anteriormente al 22 maggio 1974: 8 giorni per ogni anno di anzianità;

2) per l'anzianità maturata dal 22 maggio 1974 al 31 dicembre 1978: 10 giorni per ogni anno di anzianità;

3) per l'anzianità maturata dal 31 gennaio 1978 al 31 dicembre 1979: 15 giorni per ogni anno di anzianità;

4) per l'anzianità maturata dal 31 dicembre 1979 al 29 magio 1982: 20 giorni per ogni anno di anzianità.


Le indennità, calcolate come sopra, maturate fino al 28 maggio 1982 saranno calcolate sulla base dell'ultima retribuzione e accantonate, e subiranno un incremento.


Ai fini del computo del t.f.r., come degli altri istituti contrattuali, il valore della giornata lavorativa si ottiene dividendo per 6 l'importo della retribuzione media settimanale o per 26 l'importo della retribuzione media mensile. Per il solo t.f.r. tale importo deve essere maggiorato del rateo della tredicesima mensilità.