Art. 27 - Infortunio.
In caso di infortunio, al lavoratore che abbia superato il periodo di prova, convivente o non convivente, spetta la conservazione del posto per almeno 45 giorni di calendario.
I periodi relativi alla conservazione del posto di lavoro sono da calcolarsi nell'anno civile intendendosi per tale periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Al lavoratore, nel caso di infortunio sul lavoro, spettano le prestazioni di legge erogate dall’Istituto nazionale infortuni sul lavoro. Il datore di lavoro ha l’obbligo di denunciare gli infortuni nei seguenti termini:
- entro le 24 ore,in caso di morte;
- entro 2 giorni dall'accertamento per quelli con prognosi superiore a tre giorni;
- entro 6 giorni per quelli con prognosi inferiore ai tre giorni.
La denuncia deve essere redatta sull’apposito modulo distribuito dall'INAIL e corredata dal certificato medico.
Altra denuncia deve essere rimessa entro 2 giorni dall'evento all'autorità di pubblica sicurezza.
Poiché le prestazioni economiche dell'INAIL hanno inizio a partire dal quarto giorno, il datore di lavoro deve corrispondere la retribuzione globale per i primi quattro giorni, comprensivi di quello in cui l’infortunio è avvenuto.
La quota sostitutiva convenzionale di vitto e alloggio è dovuta solo nel caso in cui il lavoratore non sia degente presso il domicilio del datore di lavoro.
L'infortunio in periodo di prova o di preavviso li sospende