Art. 35 - Permessi retribuiti.
I permessi individuali retribuiti non possono eccedere le 50 ore annue e possono essere fruiti per un minimo di 2 ore e per un massimo di 1 giorno, salvo il caso di grave lutto familiare (parenti entro il 2° grado o coniuge) per il quale compete un massimo di 3 giorni di calendario.
In caso di lavoro a tempo parziale i permessi di cui sopra matureranno proporzionalmente al minor orario pattuito.
I permessi dovranno essere richiesti con almeno 48 ore di anticipo, salvo casi di forza maggiore.
I permessi non fruiti nell’anno verranno pagati con retribuzione oraria.