Rapporti di Lavoro
Articoli:
§ 1. - CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DIPENDENTI DA PROPRIETARI DI FABBRICATI 10 GIUGNO 2008
§ 2. - ASSOCIAZIONE “CASSA PORTIERI”
§. 3. - CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO COLF E BADANTI 28 MAGGIO 2008
Art. 35 - Permessi retribuiti.

Art. 35 - Permessi retribuiti.


I permessi individuali retribuiti non possono eccedere le 50 ore annue e possono essere fruiti per un minimo di 2 ore e per un massimo di 1 giorno, salvo il caso di grave lutto familiare (parenti entro il 2° grado o coniuge) per il quale compete un massimo di 3 giorni di calendario.


In caso di lavoro a tempo parziale i permessi di cui sopra matureranno proporzionalmente al minor orario pattuito.


I permessi dovranno essere richiesti con almeno 48 ore di anticipo, salvo casi di forza maggiore.


I permessi non fruiti nell’anno verranno pagati con retribuzione oraria.