Rapporti di Lavoro
Articoli:
§ 1. - CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DIPENDENTI DA PROPRIETARI DI FABBRICATI 10 GIUGNO 2008
§. 3. - CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO COLF E BADANTI 28 MAGGIO 2008
Art. 10 - Documentazione.

Art. 10 - Documentazione.


All'atto dell'assunzione il lavoratore deve consegnare al datore di lavoro i seguenti documenti:


  1. eventuale attestazione di servizio;

  2. la tessera sanitaria o altro documento sanitario aggiornato con tutte le attestazioni previste dalle vigenti norme di legge (ove la qualifica lo richieda);

  3. un documento di riconoscimento non scaduto;

  4. eventuali diplomi o attestati professionali specifici;

  5. certificato penale;

  6. codice fiscale;

  7. per i lavoratori stranieri le documentazioni richieste dalla legge.

In caso di pluralità di rapporti, i documenti di cui sopra saranno trattenuti da uno dei datori di lavoro con conseguente rilascio di ricevuta.