Art. 10 - Documentazione.
All'atto dell'assunzione il lavoratore deve consegnare al datore di lavoro i seguenti documenti:
eventuale attestazione di servizio;
la tessera sanitaria o altro documento sanitario aggiornato con tutte le attestazioni previste dalle vigenti norme di legge (ove la qualifica lo richieda);
un documento di riconoscimento non scaduto;
eventuali diplomi o attestati professionali specifici;
certificato penale;
codice fiscale;
per i lavoratori stranieri le documentazioni richieste dalla legge.
In caso di pluralità di rapporti, i documenti di cui sopra saranno trattenuti da uno dei datori di lavoro con conseguente rilascio di ricevuta.