Titolo IX - Trattamento economico
Art. 44 - Definizione di retribuzione.
La retribuzione è corrisposta ai lavoratori mensilmente entro il 5 del mese successivo a quello cui si riferisce.
La retribuzione base è costituita dai minimi tabellari per i diversi inquadramenti dei lavoratori indicati nelle tabelle di cui all’art. 54; nelle retribuzioni base mensili sono conglobati gli importi dell’indennità di contingenza.