Art. 24 - Portieri con alloggio. Lavoro festivo e notturno.
il lavoro domenicale o festivo è retribuito con la normale paga oraria maggiorata del 40%.
il lavoro notturno, compreso tra le ore 22 e le ore 6, è retribuito con la normale paga oraria maggiorata del 30%.
In alternativa alle maggiorazioni di cui sopra, in sede di contrattazione di 2° livello può stabilirsi che i lavoratori fruiscano di riposi compensativi.