Rapporti di Lavoro
Articoli:
§ 1. - CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DIPENDENTI DA PROPRIETARI DI FABBRICATI 10 GIUGNO 2008
§ 2. - ASSOCIAZIONE “CASSA PORTIERI”
§. 3. - CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO COLF E BADANTI 28 MAGGIO 2008
Art. 24 - Portieri con alloggio. Lavoro festivo e notturno.

Art. 24 - Portieri con alloggio. Lavoro festivo e notturno.


  1. il lavoro domenicale o festivo è retribuito con la normale paga oraria maggiorata del 40%.

  2. il lavoro notturno, compreso tra le ore 22 e le ore 6, è retribuito con la normale paga oraria maggiorata del 30%.


In alternativa alle maggiorazioni di cui sopra, in sede di contrattazione di 2° livello può stabilirsi che i lavoratori fruiscano di riposi compensativi.