Titolo IV - Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 17 - Costituzione rapporto di lavoro.
L’assunzione in servizio deve essere fatta secondo le norme vigenti in materia di collocamento e dovrà risultare da atto scritto contenente le seguenti indicazioni:
data di assunzione
durata del periodo di prova
qualifica del lavoratore
retribuzione
orario di lavoro, mensile, settimanale e giornaliero.