Rapporti di Lavoro
Articoli:
§ 1. - CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DIPENDENTI DA PROPRIETARI DI FABBRICATI 10 GIUGNO 2008
§. 3. - CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO COLF E BADANTI 28 MAGGIO 2008
Art. 25 -Tutela delle lavoratrici madri.

Art. 25 -Tutela delle lavoratrici madri.


Si applicano le norme di legge vigente. In particolare è vietato adibire al lavoro le donne:


a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo eventuali anticipi previsti dalla normativa;

b) per il periodo eventualmente intercorrente tra tale data e quella effettiva del parto;

c) durante i tre mesi dopo il parto.

Detti periodi devono essere computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità e alle ferie.


Dall'inizio della gravidanza, purché intervenuta nel corso del rapporto di lavoro, e fino alla cessazione del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, la lavoratrice non può essere licenziata, salvo che per giusta causa.


Dall’inizio della gravidanza e fino alla cessazione del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro non sono ritenute valide le dimissioni rassegnate dalla lavoratrice se non ratificate dalla Direzione Provinciale del Lavoro competente.