Titolo V - Trattamento di malattia
Art. 26 - Malattia.
Superato il periodo di prova, la conservazione del posto, in caso di malattia, viene garantita fino al quarantacinquesimo giorno di calendario, salva l’eventuale maggiore durata stabilita nel contratto individuale.
Il periodo relativo alla conservazione del posto di lavoro è da considerarsi nell’anno civile (1° gennaio - 31 dicembre).
Ai lavoratori assenti per malattia, il datore di lavoro corrisponderà le seguenti indennità:
Per i primi 3 giorni, il 50% della retribuzione globale di fatto;
Dal 4° giorno sino al 10° giorno, il 100% della retribuzione globale di fatto;
Dal
11° giorno al 20° giorno, il 50% della retribuzione globale
di fatto.
Le
indennità di cui sopra vengono corrisposte con esclusione
della giornata di riposo settimanale e l’aggiunta della quota vitto
ed alloggio nel caso in cui lavoratore non sia degente presso il
domicilio del datore di lavoro.
Per i primi tre
giorni di malattia l’indennità rimane a carico del datore di
lavoro, per il restante periodo provvede l’Ebilcoba, sempre che i
datori di lavoro abbiano comunque versato all’Ente almeno 9 mesi
di contributi. I contributi versati sono considerati acquisiti e
saranno valutati ai fini del pagamento dell’indennità di
malattia anche se sono stati versati per un lavoratore diverso da
quello in quel momento alle proprie dipendenze e che ha diritto
all’indennità.
Le assenze per malattia debbono essere giustificate secondo quanto previsto dall'art. 20, comma 2.
La malattia avvenuta in periodo di prova o di preavviso ne sospende la decorrenza. Lo stesso vale per la malattia sorta durante il periodo di ferie.