Titolo VII - Trattamento di malattia
Art. 38 - Malattia ed infortunio.
La malattia o l’infortunio non professionale che causano l’assenza del lavoratore devono essere comunicati entro il normale orario di lavoro del giorno in cui si è verificata l’assenza stessa, salvo il caso di giustificato impedimento.
Il lavoratore deve trasmettere, entro due giorni dal verificarsi dell’evento, il certificato medico relativo.
In caso di ricovero ospedaliero il lavoratore dovrà trasmettere il certificato di ricovero e, al termine della degenza, quello di dimissione.
Salva la fattispecie di cui al comma precedente, il lavoratore assente per malattia è tenuto a trovarsi nel domicilio noto al datore di lavoro, disponibile per il controllo, dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 17,00 alle ore 19,00.
Il lavoratore che, durante le fasce orarie predette, non potrà essere presente nella propria abitazione per visite mediche, accertamenti specialistici o altro giustificato motivo, dovrà preventivamente comunicarlo al datore di lavoro e comprovarlo.
Il lavoratore che, durante la fasce orarie predette, non sia reperito nel domicilio noto al datore di lavoro, decade dal diritto di percepire l’indennità di malattia ed è passibile di sanzioni disciplinari.
Durante la malattia il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto fino a 180 giorni di calendario per ogni evento e comunque con un massimo di 180 giorni nell’arco di un anno civile, intendendosi per tale il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
In caso di malattia insorta nel corso
di un anno e protrattasi senza interruzione nell’anno successivo,
il limite di 180 giorni deve essere calcolato tenendo conto anche
delle giornate della malattia sofferte nell’anno di insorgenza.