Titolo XI - Provvedimenti disciplinari
Art. 59 - Provvedimenti disciplinari.
Le infrazioni disciplinari potranno essere punite, a seconda della gravità, con i provvedimenti seguenti:
rimprovero verbale e rimprovero scritto;
sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un massimo di giorni 3;
licenziamento.
Il rimprovero può essere inflitto nei casi di lieve mancanza ai propri doveri.
La sospensione può essere inflitta per recidiva nelle mancanze che hanno determinato l’applicazione del rimprovero.
Il lavoratore è passibile di licenziamento in tronco nel caso di mancanze gravissime, compresa l’ubriachezza in servizio, che pregiudichino la prosecuzione del rapporto fiduciario.
Tutti i provvedimenti disciplinari si applicano nel rispetto delle procedure previste dall’art. 7 della legge n. 300/1970.
Il lavoratore che sia rimasto assente dal servizio per più di tre giorni è ritenuto dimissionario.