Rapporti di Lavoro
Articoli:
§ 1. - CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DIPENDENTI DA PROPRIETARI DI FABBRICATI 10 GIUGNO 2008
§ 2. - ASSOCIAZIONE “CASSA PORTIERI”
§. 3. - CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO COLF E BADANTI 28 MAGGIO 2008
Titolo XI - Provvedimenti disciplinari Art. 59 - Provvedimenti disciplinari.

Titolo XI - Provvedimenti disciplinari



Art. 59 - Provvedimenti disciplinari.


Le infrazioni disciplinari potranno essere punite, a seconda della gravità, con i provvedimenti seguenti:

  • rimprovero verbale e rimprovero scritto;

  • sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un massimo di giorni 3;

  • licenziamento.


Il rimprovero può essere inflitto nei casi di lieve mancanza ai propri doveri.


La sospensione può essere inflitta per recidiva nelle mancanze che hanno determinato l’applicazione del rimprovero.


Il lavoratore è passibile di licenziamento in tronco nel caso di mancanze gravissime, compresa l’ubriachezza in servizio, che pregiudichino la prosecuzione del rapporto fiduciario.


Tutti i provvedimenti disciplinari si applicano nel rispetto delle procedure previste dall’art. 7 della legge n. 300/1970.

Il lavoratore che sia rimasto assente dal servizio per più di tre giorni è ritenuto dimissionario.