Art. 31 - Banca ore.
In sede di contrattazione di 2° livello, possono essere individuate le modalità di costituzione e di funzionamento di una banca-ore per ogni lavoratore, nella quale far affluire le ore corrispondenti alle non regolamentate assenze dal lavoro ai fini della compensazione con quelle di lavoro effettivamente svolto eccedenti l’orario giornaliero contrattualmente stabilito, previa traduzione in termini di quantità orarie delle relative maggiorazioni.
La compensazione si realizzerà comunque entro 1 anno dall’inizio dell’accumulo delle ore; trascorso tale periodo al lavoratore verrà liquidato l’importo corrispondente alle ore lavorative ancora non compensate.
L’applicazione delle modalità di cui sopra è subordinata al recepimento di esse nei contratti individuali.