Rapporti di Lavoro
Articoli:
§ 1. - CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DIPENDENTI DA PROPRIETARI DI FABBRICATI 10 GIUGNO 2008
§ 2. - ASSOCIAZIONE “CASSA PORTIERI”
§. 3. - CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO COLF E BADANTI 28 MAGGIO 2008
Art. 20 - Apprendistato.

Art. 20 - Apprendistato.


L’apprendistato è ammesso per le mansioni indicate ai profili B e C di cui all’art. 5.


Possono essere assunti in qualità di apprendisti i giovani di età non inferiore a 16 anni e non superiore a 24, fatte salve le modalità di legge.


Il periodo di prova per gli apprendisti è fissato in 60 giorni di calendario, durante i quali è possibile reciprocamente risolvere il rapporto di lavoro senza preavviso.


La durata massima dell’apprendistato è fissata in 30 mesi.


Non è considerato periodo utile per l’apprendistato il periodo di servizio di leva.


La retribuzione dell’apprendista viene calcolata sulla retribuzione base conglobata del lavoratore qualificato:


- 70% per i primi dieci mesi;

- 80% dall’undicesimo al ventesimo;

- 90% dal ventunesimo al trentesimo.