Art. 39 - Indennità di malattia.
A) Al lavoratore assente per malattia il datore di lavoro corrisponderà la seguente indennità giornaliera:
- dal 4° al 20° giorno € 33,00;
- dal 21° giorno € 39,00;
con esclusione della giornata di
riposo settimanale.
B) Per i lavoratori con rapporto di lavoro a tempo parziale le indennità di cui sopra verranno proporzionalmente ridotte sulla base dell’effettivo orario settimanale prestato.
C) Tali indennità verranno corrisposte per un massimo di 180 giorni di calendario e comunque con un massimo di 180 giorni nell’anno civile (01/01-31/12).
Il lavoratore che, ammalatosi nel corso di un anno raggiunga, senza interruzione, il 180° giorno di malattia nell’anno successivo, ha diritto all’indennità per la stessa o per altra malattia, soltanto se tra la data del raggiungimento del periodo massimo di 180 giorni e quella di inizio del nuovo episodio morboso, ha ripreso l’attività lavorativa.
D) Per i lavoratori di nuova assunzione verrà erogata l’indennità giornaliera di malattia a decorrere dal 3° mese di assunzione.
E) L’indennità di malattia viene erogata anche al sostituto del portiere, ma limitatamente ai periodi per il quale è stato assunto.
Non è prevista per il lavoratore l’indennità di malattia, quando la stessa dipenda dai seguenti eventi:
chirurgia plastica estetica;
infortuni ed intossicazioni conseguenti ad etilismo o ad uso di sostanze stupefacenti;
pratica di pugilato, atletica pesante, rugby, bob, alpinismo, paracadutismo, deltaplano;
tumulti popolari in cui il lavoratore abbia parte attiva;
dolo o delitti dolosi compiuti o tentati dal lavoratore.