Rapporti di Lavoro
Articoli:
§ 1. - CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DIPENDENTI DA PROPRIETARI DI FABBRICATI 10 GIUGNO 2008
§. 3. - CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO COLF E BADANTI 28 MAGGIO 2008
Art. 17 - Lavoro straordinario.

Art. 17 - Lavoro straordinario.


Il lavoratore, chiamato a prestare servizio oltre l’orario stabilito, ha diritto al pagamento delle ore straordinarie prestate con le seguenti maggiorazioni:


- del 25%, se prestato dalle ore 6.00 alle ore 22,00;

- del 50%, se prestato dalle ore 22.00 alle ore 6,00;

- del 60%, se prestato di domenica o in una delle festività indicate nel successivo art. 18.


Le ore di lavoro straordinario debbono essere richieste con almeno 48 ore di preavviso, salvo casi di emergenza o particolari impreviste esigenze.


In caso di emergenza, le prestazioni effettuate negli orari di riposo notturno o diurno sono considerate di carattere normale e daranno luogo soltanto al prolungamento del riposo stesso.