Art. 17 - Lavoro straordinario.
Il lavoratore, chiamato a prestare servizio oltre l’orario stabilito, ha diritto al pagamento delle ore straordinarie prestate con le seguenti maggiorazioni:
- del 25%, se prestato dalle ore 6.00 alle ore 22,00;
- del 50%, se prestato dalle ore 22.00 alle ore 6,00;
- del 60%, se prestato di domenica o in una delle festività indicate nel successivo art. 18.
Le ore di lavoro straordinario debbono essere richieste con almeno 48 ore di preavviso, salvo casi di emergenza o particolari impreviste esigenze.
In caso di emergenza, le prestazioni effettuate negli orari di riposo notturno o diurno sono considerate di carattere normale e daranno luogo soltanto al prolungamento del riposo stesso.