Art. 56 - Preavviso lavoratori profilo professionale B.
I datori di lavoro e i lavoratori sono tenuti, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, a dare il preavviso nelle seguenti misure:
- figura professionale da B1 a B4: un mese;
- figura professionale B5: 15 giorni.
Il preavviso non è dovuto in caso di risoluzione del rapporto per giusta causa.