Rapporti di Lavoro
Articoli:
§ 1. - CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DIPENDENTI DA PROPRIETARI DI FABBRICATI 10 GIUGNO 2008
§. 3. - CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO COLF E BADANTI 28 MAGGIO 2008
Titolo VI - Trattamento economico-Art. 29 - Retribuzione e prospetto paga.

Titolo VI - Trattamento economico


Art. 29 - Retribuzione e prospetto paga.


Il datore di lavoro, contestualmente alla corresponsione periodica della retribuzione, predispone un prospetto paga in duplice copia, una per il lavoratore, firmata dal datore di lavoro, e l'altra per il datore di lavoro, firmata dal lavoratore.


La retribuzione del lavoratore è composta dalle seguenti voci:


a) retribuzione minima contrattuale;

b) eventuali scatti di anzianità;

c) eventuale compenso sostitutivo di vitto e alloggio;

d) eventuale superminimo.


Nel prospetto paga deve altresì risultare se l'eventuale trattamento retributivo di cui alla lett. d) sia una condizione di miglior favore ad personam non riassorbibile; devono risultare anche le ore straordinarie, i compensi per festività e le trattenute per oneri previdenziali ed assistenziali.