Rapporti di Lavoro
Articoli:
§ 1. - CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DIPENDENTI DA PROPRIETARI DI FABBRICATI 10 GIUGNO 2008
§ 2. - ASSOCIAZIONE “CASSA PORTIERI”
§. 3. - CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO COLF E BADANTI 28 MAGGIO 2008
Ttiolo VI - Festività. Riposi. Concedi. Permessi Art. 32 - Riposo settimanale. Festività.

Ttiolo VI - Festività. Riposi. Concedi. Permessi



Art. 32 - Riposo settimanale. Festività.


Come previsto dalla relativa legge, il riposo settimanale cadrà normalmente di domenica. Nei casi in cui il riposo settimanale non venga concesso, disposizioni di legge permettendolo, resta fermo che al personale compete il relativo riposo compensativo.


Le festività nelle quali i lavoratori usufruiranno del riposo festivo sono le seguenti:


  • Anniversario della liberazione (25 aprile)

  • Festa del lavoro (1° maggio)

  • Capodanno (1° gennaio)

  • Epifania (6 gennaio)

  • Lunedì di Pasqua

  • Festa della Repubblica (2 giugno)

  • Assunzione (15 agosto)

  • Ogni Santi (1° novembre)

  • Immacolata Concezione (8 dicembre)

  • S. Natale (25 dicembre)

  • S. Stefano (26 dicembre)

  • Patrono della città.


In caso di coincidenza della festa del S. Patrono con una delle festività sopra elencate, il giorno di riposo verrà spostato ad altra data.


Nel caso che una delle festività coincida con il giorno di riposo settimanale dei lavoratori, questi ultimi avranno diritto, in aggiunta al normale trattamento economico, ad un importo pari ad una giornata di retribuzione globale. In luogo di detto trattamento economico aggiuntivo, su richiesta del lavoratore, è consentito il recupero della festività non goduta.