Rapporti di Lavoro
Articoli:
§ 1. - CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DIPENDENTI DA PROPRIETARI DI FABBRICATI 10 GIUGNO 2008
§ 2. - ASSOCIAZIONE “CASSA PORTIERI”
§. 3. - CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO COLF E BADANTI 28 MAGGIO 2008
Art. 43 - Previdenza integrativa.

Art. 43 - Previdenza integrativa.


Le parti firmatarie del presente contratto convengono di istituire forme di previdenza integrativa che verranno promosse dall’Ente bilaterale e gestite dalla Portiercassa, che provvederà a stipulare apposita convenzione con primaria e affidabile compagnia d’assicurazione.


La previdenza integrativa potrà riguardare sia i lavoratori a tempo indeterminato sia quelli a tempo determinato, purché con contratto di durata superiore a 6 mesi, sia quelli a tempo parziale.


Il fondo all’uopo costituito o da costituire a cura delle predetta compagnia sarà basato, per ciascun lavoratore volontariamente iscritto, sui seguenti elementi:


  1. 0,55% (di cui lo 0,05% costituisce la quota associativa) della retribuzione utile per il calcolo del t.f.r., a carico del lavoratore;

  2. 0,55% (di cui lo 0,05% costituisce la quota associativa) della retribuzione utile per il calcolo del t.f.r., a carico del datore di lavoro;

  3. una quota del t.f.r. a partire dal momento d’iscrizione al fondo pari al 50%, salvo per i lavoratori, la cui prima occupazione è iniziata dopo il 28 aprile 1993, per i quali è prevista l’integrale destinazione del t.f.r.;

  4. una quota, non utile ai fini pensionistici, da corrispondere una sola volta all’atto dell’iscrizione, pari a € 15,49, di cui € 11,88 a carico del datore di lavoro ed € 3,61 a carico del lavoratore.