Art. 57 - Preavviso lavoratori profilo professionale C.
I datori di lavoro e i lavoratori sono tenuti, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, a dare il preavviso nelle seguenti misure:
C1) tre mesi;
C2) due mesi;
C3) un mese;
C4) 15 giorni.
Art. 57 - Preavviso lavoratori profilo professionale C.
I datori di lavoro e i lavoratori sono tenuti, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, a dare il preavviso nelle seguenti misure:
C1) tre mesi;
C2) due mesi;
C3) un mese;
C4) 15 giorni.