Art. 41 - Campo di applicazione.
La normativa in materia di indennità di malattia contemplata dai precedenti articoli si applica ai lavoratori con profili professionali A e C dell’art. 5 del presente contratto, in quanto sprovvisti della relativa copertura previdenziale legale.
Le indennità sono erogate dalla Portiercassa prevista dal precedente art. 3, comma 2, n. 3.