Art. 22 - Diritto allo studio.
Senza pregiudizio per la funzionalità delle attività familiari, il datore di lavoro favorisce la frequenza del lavoratore a corsi scolastici per il conseguimento del diploma di scuola dell'obbligo o specifico professionale; un attestato di frequenza deve essere esibito mensilmente al datore di lavoro.
Non sono retribuite le ore di lavoro non prestate per tali motivi; le ore relative agli esami annuali sono retribuite nei limiti di quelle occorrenti agli esami stessi, se ricadenti nell’orario giornaliero.