Rapporti di Lavoro
Articoli:
§ 1. - CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DIPENDENTI DA PROPRIETARI DI FABBRICATI 10 GIUGNO 2008
§ 2. - ASSOCIAZIONE “CASSA PORTIERI”
§. 3. - CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO COLF E BADANTI 28 MAGGIO 2008
Art. 7 - Mansioni dei lavoratori

Art. 7 - Mansioni dei lavoratori.


A) Il portiere deve provvedere:


  1. alla vigilanza dello stabile;

  2. alla custodia degli stabili (limitatamente ai profili A3 e A1 con alloggio);

  3. alla pulizia dell’androne, degli altri locali comuni e delle terrazze;

  4. alla distribuzione della corrispondenza ordinaria e straordinaria con delega del condomino o dell’inquilino interessato;

  5. ad evitare ingombri ed attività negli spazi comuni;

  6. alla sostituzione delle lampadine elettriche ed all’effettuazione di piccole riparazioni per l’esecuzione delle quali non sia richiesta alcuna specializzazione e/o qualificazione;

  7. alla pulizia delle scale, dei cortili e dei piani pilotis;

  8. alla pulizia ed innaffiamento degli spazi a verde ed ai correlati servizi di giardinaggio ordinario;

  9. alla sorveglianza dell’uso dell’ascensore, dei montacarichi e dei citofoni;

  10. a tutte le altre prestazioni inerenti allo stabile secondo le consuetudini locali, che potranno essere regolate in sede territoriale;

  11. ad impedire la distribuzione di materiale pubblicitario.

Al portiere sono affidati i seguenti ulteriori servizi:


12. la conduzione di caldaie per il riscaldamento centralizzato o per l’impianto di distribuzione dell’acqua calda, purché in possesso della relativa abilitazione;

13. gli interventi per la manovra degli ascensori, previa idonea abilitazione;

14. il servizio di esazione dei canoni di locazione e delle quote condominiali purché esista la possibilità di custodia del denaro in luogo chiuso;

15. la verifica, per conto dell’amministratore, delle situazioni di pericolo o danno per le cose comuni all’interno dei singoli appartamenti;

16. la tempestiva comunicazione all’amministratore dei danni alle cose comuni;

17. la tempestiva comunicazione all’amministratore dell’esercizio di attività vietate.


Per i punti 12, 13 e 14, sono dovute le indennità previste dalla tabella A.


Il portiere è tenuto ad indossare la divisa che eventualmente il proprietario o l’amministratore gli fornisca e ad averne cura.


B) I pulitori, manutentori e i conduttori di impianti devono provvedere, secondo le indicazioni fornitegli dal proprietario o dall’amministratore del condominio:


1) alla manutenzione degli immobili, degli impianti e delle apparecchiature dei quali gli immobili stessi sono dotati, secondo il contratto di assunzione;


2) alla pulizia dei campi da tennis, piscine, spazi a verde comprese le relative operazioni di giardinaggio ordinario, spazi destinati ad attività sportive e ricreative in genere, con relativi impianti: a tal fine egli dovrà essere in possesso delle necessarie capacità tecniche e specializzazioni, nonché dei certificati di abilitazione o licenze, se previsti dalle vigenti normative;


3) alla pulizia dell’androne, degli altri locali comuni, delle terrazze, delle scale, dei cortili.