Art. 7 - Mansioni dei lavoratori.
A) Il portiere deve provvedere:
alla vigilanza dello stabile;
alla custodia degli stabili (limitatamente ai profili A3 e A1 con alloggio);
alla pulizia dell’androne, degli altri locali comuni e delle terrazze;
alla distribuzione della corrispondenza ordinaria e straordinaria con delega del condomino o dell’inquilino interessato;
ad evitare ingombri ed attività negli spazi comuni;
alla sostituzione delle lampadine elettriche ed all’effettuazione di piccole riparazioni per l’esecuzione delle quali non sia richiesta alcuna specializzazione e/o qualificazione;
alla pulizia delle scale, dei cortili e dei piani pilotis;
alla pulizia ed innaffiamento degli spazi a verde ed ai correlati servizi di giardinaggio ordinario;
alla sorveglianza dell’uso dell’ascensore, dei montacarichi e dei citofoni;
a tutte le altre prestazioni inerenti allo stabile secondo le consuetudini locali, che potranno essere regolate in sede territoriale;
ad impedire la distribuzione di materiale pubblicitario.
Al portiere sono affidati i seguenti ulteriori servizi:
12. la conduzione di caldaie per il riscaldamento centralizzato o per l’impianto di distribuzione dell’acqua calda, purché in possesso della relativa abilitazione;
13. gli interventi per la manovra degli ascensori, previa idonea abilitazione;
14. il servizio di esazione dei canoni di locazione e delle quote condominiali purché esista la possibilità di custodia del denaro in luogo chiuso;
15. la verifica, per conto dell’amministratore, delle situazioni di pericolo o danno per le cose comuni all’interno dei singoli appartamenti;
16. la tempestiva comunicazione all’amministratore dei danni alle cose comuni;
17. la tempestiva comunicazione all’amministratore dell’esercizio di attività vietate.
Per i punti 12, 13 e 14, sono dovute le indennità previste dalla tabella A.
Il portiere è tenuto ad indossare la divisa che eventualmente il proprietario o l’amministratore gli fornisca e ad averne cura.
B) I pulitori, manutentori e i conduttori di impianti devono provvedere, secondo le indicazioni fornitegli dal proprietario o dall’amministratore del condominio:
1) alla manutenzione degli immobili, degli impianti e delle apparecchiature dei quali gli immobili stessi sono dotati, secondo il contratto di assunzione;
2) alla pulizia dei campi da tennis, piscine, spazi a verde comprese le relative operazioni di giardinaggio ordinario, spazi destinati ad attività sportive e ricreative in genere, con relativi impianti: a tal fine egli dovrà essere in possesso delle necessarie capacità tecniche e specializzazioni, nonché dei certificati di abilitazione o licenze, se previsti dalle vigenti normative;
3) alla pulizia dell’androne, degli altri locali comuni, delle terrazze, delle scale, dei cortili.