Art. 3 - Ente bilaterale.
Entro 2 mesi dalla firma del presente contratto le parti contraenti procederanno alla costituzione dell’Ente bilaterale, denominato EBILCOBA.
I compiti dell’Ente sono i seguenti:
contrattazione e vertenzialità;
formazione professionale;
costituzione dell’Osservatorio di cui all’articolo precedente;
gestione della cassa per l’assistenza della malattia e prestazioni accessorie;
tutti i compiti che le parti contraenti gli assegneranno con successivi accordi nell’ambito del concetto di bilateralità.
L’Ente gestirà vari fondi. In via prioritaria si indicano i seguenti:
fondo per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro;
fondo per la formazione professionale;
fondo integrativo del credito;
tutti gli altri fondi che si riterrà opportuno promuovere.
Ai fini dell’esplicazione dell’attività dell’Ente e dei vari fondi, finalizzati alla prestazioni e servizi ai lavoratori e datori di lavoro, si concorda che datori di lavoro e lavoratori verseranno all’Ente trimestralmente una quota nella misura complessiva dell’1,90% calcolata sul contributo previdenziale che viene trimestralmente versato all’Inps.
Tali contributi sarà così ripartito:
Lo 0,30% a carico dei lavoratori;
L’ 1,60% a carico dei datori di lavoro;
I datori di lavoro provvederanno alla trattenuta della quota a carico dei propri dipendenti. L’importo complessivo sarà versato all’Inps secondo le modalità stabilite dalla convenzione stipulata tra EBILCOBA ed INPS.