Rapporti di Lavoro
Articoli:
§ 1. - CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DIPENDENTI DA PROPRIETARI DI FABBRICATI 10 GIUGNO 2008
§. 3. - CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO COLF E BADANTI 28 MAGGIO 2008
Art. 3 - Ente bilaterale.

Art. 3 - Ente bilaterale.


Entro 2 mesi dalla firma del presente contratto le parti contraenti procederanno alla costituzione dell’Ente bilaterale, denominato EBILCOBA.


I compiti dell’Ente sono i seguenti:


  1. contrattazione e vertenzialità;

  2. formazione professionale;

  3. costituzione dell’Osservatorio di cui all’articolo precedente;

  4. gestione della cassa per l’assistenza della malattia e prestazioni accessorie;

  5. tutti i compiti che le parti contraenti gli assegneranno con successivi accordi nell’ambito del concetto di bilateralità.

L’Ente gestirà vari fondi. In via prioritaria si indicano i seguenti:


    • fondo per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro;

    • fondo per la formazione professionale;

    • fondo integrativo del credito;

    • tutti gli altri fondi che si riterrà opportuno promuovere.

Ai fini dell’esplicazione dell’attività dell’Ente e dei vari fondi, finalizzati alla prestazioni e servizi ai lavoratori e datori di lavoro, si concorda che datori di lavoro e lavoratori verseranno all’Ente trimestralmente una quota nella misura complessiva dell’1,90% calcolata sul contributo previdenziale che viene trimestralmente versato all’Inps.


Tali contributi sarà così ripartito:


  1. Lo 0,30% a carico dei lavoratori;

  2. L’ 1,60% a carico dei datori di lavoro;

I datori di lavoro provvederanno alla trattenuta della quota a carico dei propri dipendenti. L’importo complessivo sarà versato all’Inps secondo le modalità stabilite dalla convenzione stipulata tra EBILCOBA ed INPS.