Rapporti di Lavoro
Articoli:
§ 1. - CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DIPENDENTI DA PROPRIETARI DI FABBRICATI 10 GIUGNO 2008
§. 3. - CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO COLF E BADANTI 28 MAGGIO 2008
Art. 18 - Festività.

Art. 18 - Festività.


Le festività nelle quali i lavoratori usufruiranno del riposo festivo sono le seguenti: 1° gennaio, 6 gennaio, lunedì di Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre, 25 dicembre, 26 dicembre, Santo Patrono. In tali giornate sarà osservato il completo riposo.


In caso di coincidenza della festa del S. Patrono con una delle festività sopra elencate, il giorno di riposo è spostato ad altra data. Nel caso che una delle festività coincida con il giorno di riposo settimanale dei lavoratori, essi hanno diritto, in aggiunta al normale trattamento economico, ad un importo pari ad una giornata di retribuzione globale. In luogo di detto trattamento economico aggiuntivo, su richiesta del lavoratore, è consentito il recupero della festività non goduta.


Ove sia richiesta la prestazione lavorativa durante le predette giornate è dovuto, oltre alla normale retribuzione giornaliera, il pagamento delle ore lavorate con la retribuzione globale di fatto maggiorata del 60%.


Per il rapporto di lavoro ad ore, le festività di cui al comma 1 sono retribuite in base all’orario che il lavoratore avrebbe normalmente prestato in detta giornata .