Art. 18 - Festività.
Le festività nelle quali i lavoratori usufruiranno del riposo festivo sono le seguenti: 1° gennaio, 6 gennaio, lunedì di Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre, 25 dicembre, 26 dicembre, Santo Patrono. In tali giornate sarà osservato il completo riposo.
In caso di coincidenza della festa del S. Patrono con una delle festività sopra elencate, il giorno di riposo è spostato ad altra data. Nel caso che una delle festività coincida con il giorno di riposo settimanale dei lavoratori, essi hanno diritto, in aggiunta al normale trattamento economico, ad un importo pari ad una giornata di retribuzione globale. In luogo di detto trattamento economico aggiuntivo, su richiesta del lavoratore, è consentito il recupero della festività non goduta.
Ove sia richiesta la prestazione
lavorativa durante le predette giornate è dovuto, oltre alla
normale retribuzione giornaliera, il pagamento delle ore lavorate con
la retribuzione globale di fatto maggiorata del 60%.
Per il rapporto di lavoro ad ore, le festività di cui al comma 1 sono retribuite in base all’orario che il lavoratore avrebbe normalmente prestato in detta giornata .