Titolo VIII - Provvedimenti disciplinari e disposizioni finali
Art. 39 - Sanzioni disciplinari.
Le infrazioni disciplinari sono punite, a seconda della gravità, con i provvedimenti seguenti:
rimprovero verbale;
censura scritta;
sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un massimo di giorni 3;
licenziamento.
Il rimprovero può essere inflitto nei casi di lieve mancanza ai propri doveri.
La censura può essere
comminata in caso di recidiva di lievi mancanze.
La sospensione può essere inflitta nelle mancanze che hanno comportato danni alle cose o nocumento alle funzionalità delle attività familiari.
Il licenziamento può essere
comminato per giustificato motivo soggettivo od oggettivo con il
rispetto dei termini di preavviso di cui all’art. 35.
In caso di mancanze gravi compresa l’ubriachezza in servizio, che pregiudichino la prosecuzione del rapporto fiduciario, il lavoratore è passibile di licenziamento in tronco.
Il licenziamento non libera il lavoratore da eventuali responsabilità nelle quali possa essere incorso.
Tutti i provvedimenti disciplinari si applicano nel rispetto delle procedure previste dall’art. 7 della legge n. 300/1970.