Art. 33 - Periodo di ferie.
Per tutti i lavoratori il periodo annuale di ferie è stabilito in 26 giorni lavorativi escluse le domeniche e le festività nazionali di cui all’art. 32.
Durante il periodo di ferie il
lavoratore ha diritto alla normale retribuzione.
In caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno, il lavoratore ha diritto alle ferie in proporzione ai mesi di servizio prestati.
Qualora, durante il periodo di ferie, il lavoratore si ammali dovrà darne comunicazione al datore di lavoro con l’invio del certificato medico entro quarantotto ore; l’interruzione delle ferie per sopraggiunta malattia è disciplinata dalla vigente normativa.
Non è ammesso il mancato godimento delle ferie per rinuncia del lavoratore o per disposizione datoriale.