Rapporti di Lavoro
Articoli:
§ 1. - CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DIPENDENTI DA PROPRIETARI DI FABBRICATI 10 GIUGNO 2008
§. 3. - CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO COLF E BADANTI 28 MAGGIO 2008
2.2. - STATUTO

. 2.2. - STATUTO


Art. 1 - Costituzione e scopo.


La “Cassa Portieri” - in seguito denominata “Cassa” - ha lo scopo di gestire i trattamenti assistenziali previdenziali ed assicurativi - integratività aggiuntivi e/o sostitutivi delle prestazioni sociali pubbliche obbligatorie - a favore dei portieri e degli altri addetti dipendenti da proprietari di fabbricati non soggetti all’assistenza obbligatoria.


La gestione di tali trattamenti assistenziali previdenziali ed assicurativi viene istituita ed affidata alla Cassa dalla legge o dai contratti collettivi nazionali di lavoro. La Cassa non ha fini di lucro, ed opera senza alcun intento speculativo.



Art. 2 - Sezioni della Cassa.


Nell’ambito della Cassa vengono impiantate, con distinta contabilità e separata amministrazione, specifiche sezioni, per ciascun trattamento e per ciascuna prestazione affidata alla Cassa o comunque da questa gestita.


La costituzione ed il funzionamento di ciascuna sezione disciplinate dallo specifico regolamento attuativo, vengono preventivamente concordate tra le organizzazioni facenti parte della Cassa.



Art. 3 - Sede.


La Cassa ha sede legale in Roma. L’Assemblea dei delegati della Cassa, ravvisandone la necessità, può aprire sedi secondarie o periferiche anche in altre località in Italia.



Art. 4 - Soci della Cassa.


La Cassa si configura come una libera associazione, costituita ai sensi degli artt. 36 e seguenti del codice civile, fino a quando la legge non avrà previsto una diversa disciplina per gli enti che gestiscono l’assistenza e la previdenza integrative aggiuntive e/o sostitutive.


Ne sono soci fondatori la Federproprietà, l’Uppi e la Confsal.


Possono far parte della Cassa, in qualità di soci ordinari, anche le altre organizzazioni rappresentative degli interessi della categoria, previa deliberazione unanime da parte dei soci fondatori.



Art. 5 - Iscritti. Beneficiari.


Sono iscritti alla Cassa tutti i dipendenti da proprietari di fabbricati, nei confronti dei quali vengono applicati il CCNL, nonché i successivi rinnovi contrattuali sottoscritti tra la Federproprietà, ÌUppi e la Confsal.


Sono beneficiari delle prestazioni della Cassa i medesimi dipendenti iscritti ed i loro aventi causa.



Art. 6 - Obbligatorietà della contribuzione.


L’applicazione del CCNL indicato al precedente art. 5 e dei successivi rinnovi contrattuali comporta l’obbligo d’iscrizione alla Cassa dei dipendenti, nonché l’obbligo del versamento dei contributi nella misura stabilita dalla contrattazione collettiva, per ciascuna sezione della Cassa. Il versamento dei contributi alla Cassa é effettuato dai datori di lavoro.



Art. 7 - Organi della Cassa.


Sono organi della Cassa:

a) l’Assemblea dei delegati;

b) il Presidente;

c) il Comitato esecutivo;

d) il Collegio dei revisori dei conti.



Art. 8 - Assemblea dei delegati.


L’Assemblea della Cassa é composta da n. 12 delegati, dei quali 6 designati dalla Federproprietà ed Uppi in misura paritetica e 6 dalla Confsal.


La designazione viene effettuata secondo i criteri decisi ed approvati dalle rispettive organizzazioni nazionali. I delegati durano in carica a tempo indeterminato, fino a revoca o dimissioni.


Entro 30 giorni dalla cessazione della carica, per qualsiasi motivo intervenuto, gli enti rispettivi provvederanno alla sostituzione dei delegati di propria competenza.


Spetta all’Assemblea dei delegati:

a) approvare il bilancio annuale di ciascuna sezione, ed il bilancio consolidato della cassa, udita la relazione del Collegio dei revisori;

b) nominare tra i propri componenti il Presidente ed il vice Presidente, con le modalità stabilite al successivo art. 12, nonché gli altri membri del Comitato esecutivo;

c) impartire al Comitato esecutivo i criteri e le direttive a carattere generale circa le modalità di investimento e di gestione delle risorse finanziare;

d) ratificare gli atti di straordinaria amministrazione e le decisioni sull’ordinamento dei servizi della Cassa e delle singole sezioni, sul loro funzionamento e nominare - se del caso - il direttore o il consigliere delegato determinandone attribuzioni e compiti, deliberati e compiuti dal Comitato esecutivo.


I delegati si riuniscono in Assemblea almeno una volta all’anno, su convocazione del Presidente della Cassa, nonché tutte le volte che almeno la meta dei componenti il Comitato esecutivo lo avrà richiesto.


La convocazione viene effettuata a cura del Presidente della Cassa almeno 15 giorni prima della data fissata, a mezzo di lettera raccomandata contenente l’ordine del giorno; i revisori dovranno essere invitati ad intervenire all’Assemblea. In casi di particolare urgenza l’Assemblea può essere convocata per telegramma con preavviso di tre giorni. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti e debbono essere trascritte su apposito libro vidimato.


Le riunioni e le deliberazioni sono valide se sono presenti i delegati di ognuna delle organizzazioni indicate all’art. 4 del presente Statuto; i delegati che fossero impossibilitati a presenziare le riunioni dell’Assemblea possono conferire apposita delega ad altro membro della propria organizzazione componente l’Assemblea stessa.


I verbali devono essere firmati dai due delegati chiamati a fungere da Presidente e da segretario dell’Assemblea.


Per le deliberazioni di cui agli artt. 18 e 19, la convocazione deve essere effettuata a mezzo di lettera raccomandata con l’indicazione espressa dell’argomento all’ordine del giorno, almeno 30 giorni prima della data fissata.



Art. 9 - Comitato esecutivo.


Fanno parte del Comitato esecutivo il Presidente, il vice Presidente, 4 membri nominati dall’Assemblea tra i suoi componenti, dei quali uno in rappresentanza della Federproprietà ed uno in rappresentanza dell’UppiPPI, e 2 dalla Confsal, in modo che ciascuna di dette organizzazioni sia rappresentata nel Comitato esecutivo stesso.


Il Comitato esecutivo si riunisce ogni qualvolta lo ritengano necessario il Presidente o almeno due dei suoi membri.


I membri del Comitato esecutivo durano in carica quattro esercizi e sono rieleggibili. La decadenza da componente dell’Assemblea dei delegati comporta l’automatica decadenza da membro del comitato esecutivo.


Spetta al Comitato esecutivo:

a) curare l’oculato investimento delle risorse finanziarie, in conformità delle istruzioni all’uopo impartite dall’Assemblea dei delegati;

b) deliberare e compiere qualsiasi atto di ordinaria e di straordinaria amministrazione, con esclusione di quelli riservati alle organizzazioni indicate all’art. 4 del presente Statuto;

c) sottoscrivere eventuali convenzioni assicurative e/o finanziarie per la gestione delle somme disponibili in conformità agli indirizzi all’uopo impartiti dall’Assemblea dei delegati;

d) sottoscrivere eventuali accordi e convenzioni con società di servizi esterni alla Cassa, per necessità amministrative e contabili della stessa;

e) compilare il bilancio annuale;

f) istituire apposite commissioni provinciali e/o regionali composte pariteticamente per la verifica del diritto alle prestazioni richieste;

g) decidere sull’ordinamento dei servizi disciplinandone il funzionamento.


Le riunioni del Comitato esecutivo sono valide con la presenza di almeno tre dei suoi membri.


Tutte le decisioni e le deliberazioni, che per essere valide devono essere adottate a maggioranza dei componenti il Comitato stesso, sono verbalizzate in apposito libro vidimato.


Il Comitato può delegare i suoi poteri, per determinati atti o per un complesso di atti, ad uno o più dei propri membri.



Art. 10 - Presidente.


Il Presidente ed il vice Presidente sono eletti tra i membri dell’Assemblea dei delegati, alternativamente per la durata di un triennio, su designazione della Federproprietà, dell’Uppi, della Confsal e delle organizzazioni sindacali dei dipendenti, con il reciproco gradimento.


Per il primo triennio, il Presidente é eletto tra i consiglieri nominati dalla Federproprietà e il vice Presidente tra i Consiglieri nominati dalla Confsal.


Il Presidente ha la legale rappresentanza della Cassa, dà esecuzione alle deliberazioni dell’Assemblea dei delegati e del Comitato esecutivo, impartisce le disposizioni generali della gestione e ne controlla l’esecuzione.


Art. 11 - Vice presidente.


In caso di assenza o impedimento o per espressa delega, il Presidente è sostituito dal vice Presidente. Partecipa insieme al Presidente a tutti quegli atti per i quali il Comitato esecutivo preveda poteri congiunti.



Art. 12 - Collegio dei revisori dei conti.


Il Collegio dei revisori dei conti è formato da tre membri, dei quali uno nominato dalla Federproprietà o dall’Uppi, uno dalla Confsal ed il presidente scelto tra i revisori dei conti ufficiali.


I revisori esplicano le loro funzioni a norma dell’art. 2403 del codice civile.


Compilano la relazione annuale da comunicare all’Assemblea dei delegati, dopo aver controllato l’esattezza dei bilanci.


Durano in carica quattro esercizi e possono essere confermati.


Gli emolumenti del Collegio dei revisori dei conti sono fissati ogni anno dall’Assemblea dei delegati.


Art. 13 - Entrate della Cassa.


Costituiscono entrate della Cassa:


a) i contributi, versati nelle specifiche sezioni per la gestione dei trattamenti assistenziali e previdenziali, previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria ed eventualmente dalle leggi;


b) le rivalutazioni, i rendimenti, gli interessi attivi e di mora, le rendite, i ricavi ed i proventi di gestione;


c) i proventi straordinari di qualsiasi specie.



Art. 14 - Gestione finanziaria delle risorse.


Le somme disponibili per il loro impiego, distintamente per ciascuna sezione è al netto delle spese di amministrazione della Cassa e di funzionamento degli organi statutari, dovranno essere gestite, a cura del Comitato esecutivo, con le norme di oculata prudenza e secondo le modalità fissate dall’Assemblea dei delegati.


La gestione finanziaria, che può essere effettuata direttamente o attraverso la stipulazione di apposite convenzioni con soggetti esterni (compagnie di assicurazione, banche, istituti finanziari, gestori di patrimoni), potrà consistere nella sottoscrizione e/o nell’acquisto di:


a) titoli del debito pubblico dello Stato italiano;

b) polizze assicurative;

c) beni immobili, urbani e rustici, anche sotto forma di interi pacchetti azionari rappresentativi di essi;

d) obbligazioni garantite dallo Stato;

e) ogni altra forma di investimento che, di volta in volta, sia stata ritenuta dotata di adeguate garanzie di affidabilità e di rendimento.



Art. 15 - Amministrazione della Cassa e delle singole sezioni.


L’amministrazione della Cassa e delle singole separate sezioni viene tenuta secondo le delibere degli organi sociali nonché delle norme di regolamento attuativo per ciascuna sezione.


I depositi presso banche, istituti, enti e soggetti terzi sono intestati alla Cassa; i mandati di introiti, gli assegni o altri titoli di incasso e di prelevamento sono firmati da un membro del comitato esecutivo a ciò delegato o dal direttore ovvero dal consigliere delegato, qualora siano stati nominati.



Art. 16 - Esercizio finanziario.


Un esercizio finanziario ha la durata di un anno, dal 1° gennaio al 31 dicembre, ed in questa ultima data vengono chiusi i conti per la redazione del bilancio annuale da presentare agli organi sociali.


Il comitato esecutivo della Cassa compila bilanci separati per ciascuna sezione e, quindi, redige il bilancio consolidato di tutte le sezioni; li comunica ai revisori con la relazione e con i documenti giustificativi almeno 30 giorni prima di quello fissato per la riunione dell’Assemblea dei delegati che dovrà discuterli.


In linea di principio, non sono consentite forme di compensazione tra le diverse sezioni della Cassa.



Art. 17 - Prestazioni.


Le prestazioni della Cassa sono quelle ad essa affidate dagli accordi collettivi o dalle leggi, che istituiscono i trattamenti assistenziali, previdenziali, contrattuali - integrativi aggiuntivi e/o sostitutivi delle prestazioni sociali pubbliche obbligatorie - con distinte e separate gestioni.


Art. 18 - Modifiche dello Statuto.


Le modifiche allo Statuto della Cassa potranno essere apportate solamente su richiesta di una delle organizzazioni previste al precedente art. 4, e su delibera dell’Assemblea con maggioranza di almeno 8 dei suoi componenti.


Art. 19 - Durata. Liquidazione.


La durata della Cassa è a tempo indeterminato.


La liquidazione potrà essere proposta all’Assemblea su richiesta di una delle organizzazioni previste al precedente art. 4. La relativa delibera dell’Assemblea dei delegati, se approvata con il voto favorevole di almeno 9 dei suoi componenti, sarà sottoposta alle assemblee di tutte le organizzazioni partecipanti.


Se la delibera stessa sarà approvata dalle assemblee della maggioranza delle organizzazioni stesse, il Comitato esecutivo fisserà le modalità di liquidazione, nominerà i liquidatori ed i revisori, ne determinerà il numero e gli emolumenti.


Art. 20 - Liquidatori.


I liquidatori come sopra nominati si costituiranno in comitato di liquidazione, designeranno il proprio presidente, compileranno il bilancio finale della Cassa e predisporranno il piano di liquidazione.



Art. 21 - Norme complementari.


Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto è fatto riferimento alle norme di legge, ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano, alla contrattazione collettiva nazionale di categoria ed ai regolamenti di attuazione.


Lo statuto ed i regolamenti di attuazione della Cassa saranno modificati ed adeguati alle disposizioni di legge che andranno a disciplinare l’assistenza e la previdenza integrative aggiuntive e/o sostitutive, nonché le altre provvidenze afferenti lo scopo sociale.