Rapporti di Lavoro
Articoli:
§ 1. - CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DIPENDENTI DA PROPRIETARI DI FABBRICATI 10 GIUGNO 2008
§. 3. - CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO COLF E BADANTI 28 MAGGIO 2008
§. 2.3. - REGOLAMENTO DELLA SEZIONE FONDO MALATTIA

§. 2.3. - REGOLAMENTO DELLA SEZIONE FONDO MALATTIA


Art 1 - Costituzione della sezione.


Nell’ambito della Cassa Portieri viene istituita, ai sensi dell’art. 2 dello Statuto, un’autonoma e separata sezione contabile e patrimoniale, denominata “Fondo malattia portieri”, o più brevemente “Fondo malattia”.



Art. 2 - Scopo.


In assenza di tutela da parte degli istituti pubblici di assistenza, il Fondo malattia, ispirandosi a criteri di solidarietà e di mutualità tra gli iscritti, ha lo scopo di provvedere alla corresponsione dell’indennità economica ai portieri in caso di malattia.


Art. 3 - Iscritti. Beneficiari.


Sono iscritti alla sezione Fondo malattia della Cassa Portieri tutti i dipendenti da proprietari di fabbricati, nei confronti dei quali vengono applicati il CCNL ed i successivi rinnovi contrattuali, sottoscritti tra la Federproprietà, l’Uppi e la Confsal i quali non fruiscano già dell’indennità economica di malattia da parte dell’Istituto assistenziale pubblico competente per legge.


Beneficiari delle prestazioni sono i medesimi dipendenti iscritti ed i loro aventi causa.



Art. 4 - Obbligatorietà della contribuzione.


L’applicazione del CCNL indicato al precedente art. 3 e dei successivi rinnovi contrattuali comporta l’obbligo di iscrizione dei dipendenti al Fondo malattia della Cassa Portieri, nonché l’obbligo del versamento dei contributi a carico dei datori di lavoro. L’obbligo dell’iscrizione e della contribuzione non ricorre unicamente nei confronti di quei dipendenti che, pur essendo destinatari del citato CCNL, già fruiscono dell’indennità economica da parte dell’Istituto assistenziale pubblico competente per legge. L’obbligo di iscrizione e di contribuzione decorre, nei confronti di tutti i dipendenti, dal momento di entrata in funzione del Fondo.


Il versamento dei contributi al Fondo malattia è effettuato dai datori di lavoro.



Art. 5 - Contribuzione.


Il Fondo malattia si alimenta, per il perseguimento dei propri fini istituzionali e nel rispetto della normativa civilistica previdenziale fiscale vigente pro-tempore, con contributi obbligatori a carico del datore di lavoro nella misura prevista dal CCNL in vigore per i dipendenti da proprietari di fabbricati, calcolata sulla retribuzione mensile lorda per tredici mensilità.



Art. 6 - Versamento dei contributi.


I contributi, calcolati con le modalità indicate al precedente art. 5, vanno versati con periodicità mensile all’INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale), ente con il quale viene stipulata apposita convenzione per la riscossione: il versamento dei contributi deve essere effettuato entro gli stessi termini di scadenza dei contributi sociali obbligatori.


Art. 7 - Definizione di malattia.


I dipendenti iscritti al Fondo, in caso di malattia, hanno diritto alla corresponsione dell’indennità economica relativa: a tale scopo, si intende per malattia l’alterazione dello stato di salute che comporti incapacità alla prestazione lavorativa.


Non rientrano nel concetto di malattia:

a) le assenze per infortunio sul lavoro, per le quali già sussiste per legge l’obbligo della copertura assicurativa pubblica in favore del dipendente;

b) i periodi di assenza per parto, aborto, gravidanza e puerperio;

c) i periodi di effettuazione di cure elio-baleno-termali.



Art. 8 - Prestazioni.


Durante il periodo di malattia che impedisca al dipendente la prestazione lavorativa, il Fondo malattia provvede alla corresponsione di un’indennità giornaliera, con esclusione della giornata di riposo settimanale.


L’indennità giornaliera, la cui corresponsione decorre a partire dal quarto giorno di calendario di malattia compreso in poi, viene fissata nelle misure previste dal CCNL.


La predetta indennità sarà anticipata al lavoratore dai datori di lavoro ai quali il Fondo provvederà a sua volta a rimborsare in via diretta i relativi importi.



Art. 9 - Durata delle prestazioni.


L’indennità giornaliera di malattia viene corrisposta dal Fondo malattia per un massimo di 180 giorni di calendario per ogni evento morboso.


Il limite massimo di 180 giorni di corresponsione dell’indennità giornaliera non potrà comunque essere superato, nell’arco di un anno civile, inteso come da CCNL, anche in caso di concorso di malattie.



Art. 10 - Decorrenza delle prestazioni.


Nella prima fase di iscrizione al Fondo malattia portieri, i Proprietari di Fabbricati o i Condomini hanno diritto al rimborso delle indennità anticipate, purché risultino in regola con i contributi previsti dal CCNL all’art. 6 per i sei mesi precedenti la richiesta di rimborso.


Dal settimo mese di iscrizione al Fondo, i Proprietari di Fabbricati o i Condomini hanno diritto al rimborso delle indennità anticipate a condizione che i contributi risultino versati in modo regolare e continuativo fin dalla data di prima iscrizione.


Il Fondo non rimborsa le indennità maturate nei primi tre mesi successivi alla data di iscrizione al Fondo.



Art. 11 - Esclusione delle prestazioni.


Fermo restando quanto previsto all’art. 42 del Contratto Collettivo, il Fondo malattia non eroga l’indennità giornaliera, quando la malattia dipenda dai seguenti eventi:


a) applicazioni di carattere estetico (salvo gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resi necessari da infortuni);

b) infortuni e intossicazioni conseguenti ad etilismo o ad uso di allucinogeni, nonché ad uso non terapeutico di psicofarmaci e stupefacenti;

c) malattie mentali;

d) uso e/o guida di trattori e macchine agricole, mezzi di locomozione aerei e subacquei;

e) pratica di: pugilato, atletica pesante, lotta nelle varie forme, rugby, bob, salto dal trampolino con sci e idrosci, guidaslitta, immersioni con autorespiratore, speleologia, alpinismo con scalate di rocce con accesso ai ghiacciai (salvo che vi sia accompagnamento da parte di guida alpina), paracadutismo, deltaplano e sport aerei in genere;

f) partecipazione a gare e corse (e relative prove) calcistiche e ciclistiche, salvo che esse abbiano carattere ricreativo;

g) guida ed uso di veicoli o natanti a motore nella partecipazione a gare e corse (e relative prove), salvo che si tratti di regolarità pura;

h) guerra ed insurrezione;

i) tumulti popolari cui il portiere abbia preso parte attiva;

j) dolo o delitti dolosi compiuti o tentati dal portiere.



Art. 12 - Comunicazioni al Fondo.


Le modalità pratiche, a carico dei datori di lavoro e dei loro dipendenti, per le comunicazioni al Fondo malattia vengono deliberate dal Fondo unitamente alla relativa modulistica da impiegare.


Il contenuto di tali deliberazioni viene comunicato mediante pubblicazione sul Notiziario della Cassa Portieri.


Art. 13 - Comunicazione dati.


I dati del dipendente iscritto al Fondo e le relative variazioni (es. cessazione del rapporto) devono essere tempestivamente comunicati dal datore di lavoro mediante l’invio dell’apposito stampato (attualmente mod. MRD) allegato al presente regolamento, debitamente compilato in ogni sua parte.



Art. 14 - Dichiarazione di consenso legge n. 675/1996 (sulla privacy).


Il datore di lavoro deve trasmettere al Fondo la dichiarazione di consenso ai sensi della legge n. 675/1996 (privacy) e la relativa informativa (attualmente: mod. LP/A e LP/B, rispettivamente), allegati al presente regolamento, debitamente firmati dal dipendente.


Tali documenti devono essere inviati una sola volta per ogni dipendente.


Essi sono indispensabili perché il Fondo possa provvedere alle prestazioni di rimborso.



Art. 15 - Richiesta di rimborso.


La richiesta di rimborso viene inviata dal datore di lavoro al Fondo al termine della malattia e comunque entro due mesi da tale evento.


Nel caso in cui la malattia si protragga per più mesi la richiesta di rimborso deve essere effettuata entro e non oltre il secondo mese successivo a quello per il quale si richiede il rimborso.


Per la richiesta di rimborso si deve utilizzare l’apposito stampato (attualmente: mod. MRR), allegato al presente regolamento, debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto, allegando allo stesso la seguente documentazione:


a) copia del cedolino paga firmato per ricevuta dal dipendente dal quale risulti l’avvenuto pagamento al dipendente stesso dell’indennità di cui si chiede il rimborso;

b) copia dei moduli DM10/2 relativi sia ai mesi nei quali ricade la malattia e/o per i quali si richiede il rimborso, sia ai cinque mesi precedenti l’inizio della malattia stessa;

c) i seguenti documenti originali, qualora essi non siano stati inviati al Fondo direttamente dal lavoratore e sempre che essi non siano già stati inviati precedentemente:

1) certificato medico con diagnosi;

2) certificato di ricovero, certificato di dimissione con diagnosi, in caso di ricovero ospedaliero;

3) verbale del pronto soccorso, nei casi di infortunio;

4) sempre nei casi di infortunio, idonea documentazione dalla quale risultino le modalità dell’infortunio stesso (ad es. verbale dell’incidente).


Il Fondo ha il diritto di richiedere la cartella clinica relativa al ricovero.


Art. 16 - Comunicazione della malattia.


Le comunicazioni di malattia o di ricovero ospedaliero devono essere effettuate dal dipendente al datore di lavoro con le modalità e nei termini stabiliti dalla contrattazione collettiva.


Il datore di lavoro, entro tre giorni da quando ha ricevuto da parte del dipendente la notizia della malattia o del ricovero ospedaliero, deve darne comunicazione al Fondo trasmettendo il certificato medico dal quale risulti la prognosi oppure, in caso di ricovero ospedaliero, trasmettendo il certificato di ricovero.


Tale comunicazione può essere effettuata per raccomandata, per fax o per email. In tali ultimi casi viene trasmessa la copia del certificato medico o del certificato di ricovero. L’originale di tale documento verrà inviato successivamente insieme alla richiesta di rimborso.


Le eventuali continuazioni del periodo di malattia vengono comunicate da parte del datore di lavoro con le stesse modalità di cui sopra. Perché il Fondo possa provvedere al rimborso al datore di lavoro dell’indennità di malattia da questi anticipata al dipendente, é necessario che i documenti sanitari (certificato medico completo di diagnosi ed eventuali successive diagnosi redatte dal medico in caso di continuazione di malattia; certificato di ricovero e certificato di dimissione completi di diagnosi, in caso di ricovero ospedaliero; cartella cinica, nel caso in cui venga esplicitamente richiesta dal Fondo, verbale del pronto soccorso in caso di infortunio non sul lavoro) pervengano tempestivamente in originale al Fondo stesso.


Il dipendente ha il dovere di inviare, direttamente, o, a sua scelta, tramite il datore di lavoro (al quale in questo caso dovrà consegnare dichiarazione liberatoria ai sensi della legge n. 675/1996), entro tre giorni dall’inizio della malattia, o, rispettivamente, dalla sua prosecuzione, o dal ricovero ospedaliero, o dalla successiva dimissione, l’originale del rispettivo documento sanitario quale sopra indicato. Parimenti il dipendente qualora il fondo ne abbia fatto richiesta, é tenuto ad inviare il più tempestivamente possibile e con le medesime modalità di cui sopra, la cartella clinica. In caso di infortunio non sul lavoro il lavoratore dovrà altresì trasmettere in originale, sempre con la massima tempestività possibile e con le stesse modalità di cui sopra, l’idonea documentazione dalla quale risulti la dinamica e le modalità dell’infortunio stesso (ad es. dichiarazione di responsabilità con descrizione dell’incidente).


Nel caso in cui la trasmissione dei documenti di cui sopra avvenga direttamente da parte del dipendente al Fondo, quest’ultimo, qualora si tratti di malattia per la quale il CCNL esclude l’indennità a favore del lavoratore, lo comunica tempestivamente al datore di lavoro ed al dipendente stesso.


Nei casi nei quali il dipendente non invii al Fondo alcuna documentazione o invii documentazioni incomplete, il Fondo provvede al sollecito, dandone contestuale comunicazione dal datore di lavoro; sarà cura del Fondo avvisare il datore di lavoro dell’avvenuto successivo completamento della documentazione.


Il datore di lavoro, nel caso in cui decada dal diritto al rimborso di cui al successivo art. 18 a causa della mancata trasmissione dei documenti di cui sopra da parte del dipendente o causa dell’incompletezza della documentazione da questi trasmessa, potrà rivalersi nei confronti del dipendente stesso.



Art. 17 - Corresponsione della prestazione.


Di norma il Fondo procede ai rimborsi dovuti entro il mese successivo a quello in cui é pervenuta la richiesta di rimborso completa della documentazione come sopra indicata ovvero entro il mese successivo a quello in cui la documentazione stessa é stata completata.


Nel caso in cui venga richiesta la cartella clinica, di norma il Fondo procede al rimborso dovuto entro il mese successivo a quello nel quale tale cartella clinica sia pervenuta.



Art. 18 - Decadenza del diritto al rimborso.


Il diritto al rimborso decade nel caso in cui la documentazione, come sopra indicata, non pervenga al Fondo entro un anno dal termine della malattia.


Parimenti il diritto al rimborso decade nel caso in cui, entro un anno dal termine della malattia, non sia stato inoltrato lo stampato di richiesta del rimborso (attualmente: mod. MRR/1) oppure nel caso in cui lo stesso sia stato trasmesso ma risulti compilato in modo incompleto, nonché infine nel caso in cui, entro l’anno dal termine della malattia, il Fondo non sia venuto in possesso dello stampato di richiesta dei dati (attualmente: mod. MRD), debitamente compilato in ogni sua parte (art. 13) e o del consenso (art. 14).


Nel caso in cui il Fondo richieda la cartella clinica relativa al ricovero ospedaliero del dipendente, il diritto al rimborso decade qualora tale cartella non pervenga al Fondo entro un anno dalla richiesta, se tale richiesta viene effettuata successivamente al termine della malattia, o entro un anno dal termine della malattia, se la richiesta viene effettuata prima del termine della stessa.



Art. 19 - Controlli sull’assenza per malattia.


I controlli sulle malattie e sulle assenze vanno effettuati con le modalità previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva.


Il dipendente è tenuto a sottoporsi agli eventuali accertamenti e controlli medici predisposti dal Fondo direttamente o dalla/e società assicuratrice/i convenzionata/e con il Fondo malattia, secondo le leggi e le norme vigenti.



Art. 20 - Decadenza delle prestazioni.


Il dipendente, che non giustifichi la malattia nei termini e con le modalità previste, o che, salvo giustificato motivo, non sia reperito nelle fasce orarie al domicilio dichiarato, o che non sia ritenuto ammalato al controllo da parte di medici di enti o di istituti pubblici a ciò incaricati, decade dal diritto alla prestazione.


Analogamente, decade dal diritto alla prestazione il dipendente che non fornisca la documentazione, o che non si sottoponga agli eventuali accertamenti e controlli medici richiesti come sopra dal Fondo malattia direttamente o dalla giudiziaria penale.



Art. 21 - Esercizio finanziario.


L’esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio annuale deve essere redatto secondo le disposizioni civilistiche e fiscali previste dalla legislazione vigente.



Art. 22 - Contabilità del Fondo malattia.


La contabilità della sezione può essere redatta direttamente, ovvero può essere affidata ad una società di servizi, attraverso una convenzione appositamente sottoscritta dagli organi della Cassa.



Art. 23 - Costi di amministrazione.


Le spese di funzionamento e di amministrazione del Fondo malattia, nonché quelle di funzionamento degli organi sociali, quando non diversamente stabilito, vanno prelevate dai contributi versati ai sensi del precedente art. 5, prima che essi vadano trasferiti ai gestori finanziari delle risorse.



Art. 24 - Gestione finanziaria delle risorse.


Le finalità mutualistiche ed assistenziali del Fondo malattia vanno raggiunge senza alcun intento speculativo, di norma tramite il ricorso a forme assicurative.


Art. 25 - Convenzioni.


Il Comitato esecutivo decide la sottoscrizione, con una o più compagnie di assicurazione, di apposite convenzioni atte a conseguire vantaggiose condizioni ed un adeguato servizio individuando la/e compagnia/e di assicurazione e definendo le condizioni di convenzione.



Art. 26 - Clausola compromissoria.


Tutte le controversie comunque relative alle interpretazioni del presente Regolamento, soprattutto sulle contribuzioni e sulle prestazioni individuali, sono deferite alla decisione di un collegio irrituale di equità composta di 3 arbitri. Ciascuna parte nomina un arbitro; e gli altri arbitri cosi designati nomineranno il terzo con funzione di presidente del collegio.


Se il terzo arbitro non viene nominato entro 30 giorni dalla nomina dei primi due, la nomina é effettuata - a richiesta di una qualunque delle parti - dal presidente del tribunale di Roma il quale provvede altresì alla nomina dell’arbitro della parte che non vi abbia provveduto entro 30 giorni dalla comunicazione pervenuta ad essa, della nomina dell’arbitro dell’altra parte.


Gli arbitri designati decidono - anche a maggioranza - come mandatari comuni delle parti amichevoli compositorie, senza alcun formalità di procedura, entro 90 giorni dall’ultima accettazione della loro nomina, salvo comunque il principio del contraddittorio.


Essi comunicano congiuntamente la loro decisione, sinteticamente motivata, alle parti. Le parti sono impegnate a considerare la decisione degli arbitri quale espressione della loro volontà contrattuale.



Art. 27 - Sostituto del portiere.


Limitatamente ai periodi per i quali è stato assunto, e compatibilmente con il rapporto di lavoro a termine instaurato, le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche nei confronti del sostituto del portiere.



Art. 28 - Modifiche al Regolamento.


Le disposizioni contenute nel presente Regolamento, potranno essere riesaminate per volontà consensuale delle organizzazioni stipulanti che lo richiederanno con preavviso di sei mesi ovvero nel corso della contrattazione di rinnovo del contratto collettivo, e comunque nel caso in cui, per effetto di leggi o provvedimenti, si determinino situazioni nuove che incidano sull’attuale assetto normativo della indennità economica di malattia, a favore dei dipendenti da proprietari di fabbricati, in modo da conformarsi a tali leggi e provvedimenti.


In originale firmato da:

Michele Pazienza n.q.

Maurizio Barbiero

Marco Paolo Nigi

Notaio Massimo De Santis