Titolo IV - Orario di lavoro. Festività. Ferie. Permessi
Art. 16 -
Orario di lavoro.
La
durata dell’orario di lavoro è quella liberamente concordata
fra le parti e comunque la media totale delle ore lavorative
settimanali è stabilita in 48 ore settimanali per i lavoratori
conviventi.
Per i lavoratori non conviventi l’orario di lavoro è stabilito in 40 ore settimanali distribuito in 5 o 6 giorni.
Il lavoratore convivente ha diritto ad un riposo di almeno 8 ore consecutive nell'arco della stessa giornata e ad un riposo intermedio retribuito, nelle ore pomeridiane, normalmente non inferiore a 2 ore. É consentito il recupero, consensuale ed a regime normale, di eventuali ore non lavorate, in ragione di non più di 2 ore giornaliere.
Le cure della persona e delle cose personali saranno effettuate dal lavoratore fuori dell'orario di lavoro.
Al lavoratore tenuto all'osservanza di un orario giornaliero pari o superiore alle sei ore, ove sia concordata la presenza continuativa sul posto di lavoro, spetta la fruizione del pasto, ovvero, in difetto, un'indennità pari al suo valore convenzionale. Il tempo necessario alla fruizione del pasto, in quanto trascorso senza effettuare prestazioni lavorative, non viene computato nell'orario di lavoro.
É considerato lavoro ordinario notturno quello prestato dalle ore 22 alle ore 6 ed è compensato con una maggiorazione del 20% della retribuzione globale di fatto.