Art. 9 - Periodo di prova.
Il periodo di prova, regolarmente retribuito, non potrà superare i 45 giorni di lavoro effettivo per la categoria 1° super, i 30 per la 1°, i 15 per la 2° e gli 8 per la 3°.
Durante il periodo di prova il contratto può essere risolto da ambo le parti in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 5 giorni.
Per le categorie 1° super e 1°
il lavoratore è tenuto a dare, durante il periodo di prova,
almeno 8 giorni di preavviso vista la particolarità delle
mansioni a lui delegate.
Scaduto il periodo di prova, senza che sia stata data disdetta, il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato ed il periodo di prova va computato a tutti gli effetti.