Rapporti di Lavoro
Articoli:
§ 1. - CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DIPENDENTI DA PROPRIETARI DI FABBRICATI 10 GIUGNO 2008
§. 3. - CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO COLF E BADANTI 28 MAGGIO 2008
Art. 33 - Variazione periodica dei minimi retributivi e dei valori convenzionali del vitto e dell'alloggio.

Art. 33 - Variazione periodica dei minimi retributivi e dei valori convenzionali del vitto e dell'alloggio.


Le retribuzioni minime e i valori convenzionali del vitto e dell'alloggio, determinati dal presente contratto, sono variati in misura pari all'80% della variazione del costo della vita per le famiglie di impiegati ed operai rilevate dall'ISTAT per quanto concerne le retribuzioni minime contrattuali e in misura pari al 100% per i valori convenzionali del vitto e dell'alloggio.


Le variazioni determinate ai sensi del comma precedente avranno in ogni caso decorrenza dal 1° gennaio dell’anno successivo.