Art. 14 - Sostituto del portiere.
Il proprietario può assumere un sostituto del portiere titolare per tutti i periodi di assenza di quest’ultimo dal servizio.
Il sostituto del portiere con alloggio, se convivente con il portiere titolare, avrà diritto al trattamento economico e normativo previsto dal presente contratto, rapportato alla durata della sua prestazione lavorativa.
Se non convivente con il portiere titolare, avrà diritto, oltre al trattamento economico di cui sopra, alle indennità sostitutive dell’alloggio.
Il sostituto è tenuto all’osservanza di tutte le norme del presente CCNL.
La contrattazione di 2° livello disciplina l’attività di lavoro ripartito.