Art. 3 - Ente bilaterale.
Entro 90 giorni dalla firma del presente contratto le parti contraenti procederanno alla costituzione dell’Ente bilaterale dipendenti, denominato E.BIL.DI,, finalizzato all’attività bilaterale.
I compiti dell’Ente sono i seguenti:
contrattazione e vertenzialità;
formazione professionale;
costituzione della Portiercassa;
tutti i compiti che le parti contraenti gli assegneranno con successivi accordi nell’ambito del concetto di bilateralità.
L’Ente gestirà vari fondi, con priorità per i seguenti:
fondo per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro;
fondo per la formazione professionale;
fondo integrativo del credito;
tutti gli altri fondi che si riterrà opportuno promuovere;
Ai fini dell’esplicazione dell’attività dell’Ente e dei vari fondi, finalizzati all’erogazione di prestazioni e servizi ai lavoratori e condomini, si concorda che, per i profili professionali A e C di cui al successivo art. 5, datori di lavoro e lavoratori verseranno all’Ente mensilmente una quota nella misura complessiva dell’1,90 così ripartita:
lo 0,30% a carico di tutti i lavoratori, calcolato sulla retribuzione mensile lorda per tredici mensilità;
lo 0,30% a carico dei datori di lavoro, calcolato sulla retribuzione mensile lorda per tredici mensilità;
l’1,30% a carico dei datori di lavoro calcolato sulla retribuzione mensile lorda per tredici mensilità.
Per i profili B i datori di lavoro e i lavoratori verseranno all’Ente, mensilmente, lo 0,60% della retribuzione mensile lorda, di cui lo 0,30% a carico del datore di lavoro e lo 0,30% a carico del lavoratore.
I datori di lavoro provvederanno alla trattenuta delle quote a carico dei propri dipendenti; l’importo complessivo dovrà essere versato all’INPS secondo le modalità stabilite dalla convenzione stipulata tra l’Ente bilaterale e l’INPS.