Rapporti di Lavoro
Articoli:
§ 1. - CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DIPENDENTI DA PROPRIETARI DI FABBRICATI 10 GIUGNO 2008
§ 2. - ASSOCIAZIONE “CASSA PORTIERI”
§. 3. - CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO COLF E BADANTI 28 MAGGIO 2008
Art. 3 - Ente bilaterale.

Art. 3 - Ente bilaterale.


Entro 90 giorni dalla firma del presente contratto le parti contraenti procederanno alla costituzione dell’Ente bilaterale dipendenti, denominato E.BIL.DI,, finalizzato all’attività bilaterale.


I compiti dell’Ente sono i seguenti:


  1. contrattazione e vertenzialità;

  2. formazione professionale;

  3. costituzione della Portiercassa;

  4. tutti i compiti che le parti contraenti gli assegneranno con successivi accordi nell’ambito del concetto di bilateralità.

L’Ente gestirà vari fondi, con priorità per i seguenti:


  • fondo per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro;

  • fondo per la formazione professionale;

  • fondo integrativo del credito;

  • tutti gli altri fondi che si riterrà opportuno promuovere;


Ai fini dell’esplicazione dell’attività dell’Ente e dei vari fondi, finalizzati all’erogazione di prestazioni e servizi ai lavoratori e condomini, si concorda che, per i profili professionali A e C di cui al successivo art. 5, datori di lavoro e lavoratori verseranno all’Ente mensilmente una quota nella misura complessiva dell’1,90 così ripartita:


  1. lo 0,30% a carico di tutti i lavoratori, calcolato sulla retribuzione mensile lorda per tredici mensilità;

  2. lo 0,30% a carico dei datori di lavoro, calcolato sulla retribuzione mensile lorda per tredici mensilità;

  3. l’1,30% a carico dei datori di lavoro calcolato sulla retribuzione mensile lorda per tredici mensilità.


Per i profili B i datori di lavoro e i lavoratori verseranno all’Ente, mensilmente, lo 0,60% della retribuzione mensile lorda, di cui lo 0,30% a carico del datore di lavoro e lo 0,30% a carico del lavoratore.


I datori di lavoro provvederanno alla trattenuta delle quote a carico dei propri dipendenti; l’importo complessivo dovrà essere versato all’INPS secondo le modalità stabilite dalla convenzione stipulata tra l’Ente bilaterale e l’INPS.