Titolo III - Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 8 -
Costituzione del rapporto di lavoro.
L’assunzione in servizio deve essere fatta secondo le norme vigenti in materia di collocamento e dovrà risultare da atto scritto contenente le seguenti indicazioni:
data di assunzione;
durata del periodo di prova;
qualifica del lavoratore e anzianità nella qualifica;
retribuzione;
orario di lavoro, mensile, settimanale e giornaliero;
la durata dell'orario di lavoro e la sua distribuzione;
la previsione di eventuali temporanei spostamenti per villeggiatura o per altri motivi;
i periodi concordati per il godimento delle ferie annuali;
l'indicazione dell'adeguato spazio dove il lavoratore abbia diritto di riporre e custodire i propri effetti personali;
l’eventuale convivenza, totale o parziale;
l'eventuale tenuta di lavoro, posta comunque a carico del datore di lavoro.