Rapporti di Lavoro
Articoli:
§ 1. - CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DIPENDENTI DA PROPRIETARI DI FABBRICATI 10 GIUGNO 2008
§ 2. - ASSOCIAZIONE “CASSA PORTIERI”
§. 3. - CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO COLF E BADANTI 28 MAGGIO 2008
Art. 34 - Scelta del periodo. Facoltà del lavoratore.

Art. 34 - Scelta del periodo. Facoltà del lavoratore.


Le ferie devono essere concesse entro l’anno nel quale vengono maturate.


Il lavoratore ha facoltà di decidere la collocazione temporale della metà del periodo di ferie scelto tra il primo settembre e il 30 giugno successivo, con l’esclusione del periodo dal 20 dicembre al 10 gennaio.