Art. 34 - Scelta del periodo. Facoltà del lavoratore.
Le ferie devono essere concesse entro l’anno nel quale vengono maturate.
Il lavoratore ha facoltà di decidere la collocazione temporale della metà del periodo di ferie scelto tra il primo settembre e il 30 giugno successivo, con l’esclusione del periodo dal 20 dicembre al 10 gennaio.