Art. 38 - Previdenza integrativa.
Le parti firmatarie del presente CCNL valuteranno l’opportunità di istituire forme di previdenza integrativa che verranno promosse dall’Ente bilaterale, che provvederà a stipulare apposita convenzione con primaria e affidabile compagnia d’assicurazione.
La previdenza integrativa potrà riguardare sia i lavoratori a tempo indeterminato sia quelli a tempo determinato, purché con contratto di durata superiore a 6 mesi, sia quelli a tempo parziale.
Il fondo all’uopo costituito o da costituire a cura delle predetta compagnia sarà basato, per ciascun lavoratore volontariamente iscritto, sui seguenti elementi:
0,55% (di cui lo 0,05% costituisce la quota associativa) della retribuzione utile per il calcolo del t.f.r., a carico del lavoratore;
0,55% (di cui lo 0,05% costituisce la quota associativa) della retribuzione utile per il calcolo del t.f.r., a carico del datore di lavoro;
una quota del t.f.r. a partire dal momento d’iscrizione al fondo pari al 50%, salvo per i lavoratori, la cui prima occupazione è iniziata dopo il 28 aprile 2003, per i quali è prevista l’integrale destinazione del t.f.r.;
una quota, non utile ai fini pensionistici, da corrispondere una sola volta all’atto dell’iscrizione, pari a € 15,49, di cui € 11,88 a carico del datore di lavoro ed € 3,61 a carico del lavoratore.