Riscaldamento
Articoli:
§ 1. - LEGGE 13 LUGLIO 1966 N. 615
§ 3. - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 DICEMBRE 1970 N. 1391 (Regolamento per l'esecuzione della legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico, limitatamente al settore degli impianti termici)
§ 4. - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 AGOSTO 1993 N. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in a
§ 7. - DECRETO DEL MINISTERO DELL’INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL’ARTIGIANATO 2 APRILE 1998 (Modalità di certificazione delle caratteristiche e delle prestazioni energetiche degli edifici e degli impianti ad essi connessi)
§ 8. - DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 MARZO 2002 (Disciplina delle caratteristiche merceologiche dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico, nonché delle caratteristiche tecnologiche degli impianti di comb
Titolo I - Combustibili e caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione per uso industriale - Art. 3 - Combustibili consentiti.

Titolo I - Combustibili e caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione per uso industriale


Art. 3 - Combustibili consentiti.


Salvo quanto indicato nei successivi articoli e fermi restando, anche in relazione a quanto prescritto dai successivi commi, i poteri attribuiti alle regioni dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, negli impianti e nelle attività di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), è consentito l'uso dei seguenti combustibili:


a) gas naturale;


b) gas di petrolio liquefatto;


c) gas di raffineria e petrolchimici;


d) gas d'altoforno, di cokeria, e d'acciaieria;


e) gasolio, kerosene ed altri distillati leggeri e medi di petrolio rispondenti alle caratteristiche indicate in Allegato I, punto 1;


f) emulsioni acqua-gasolio, acqua-kerosene e acqua-altri distillati leggeri e medi di petrolio di cui alla precedente lettera e), rispondenti alle caratteristiche indicate in Allegato II, punto 1;


g) biodiesel rispondente alle caratteristiche indicate in Allegato I, punto 3;


h) olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio con contenuto di zolfo non superiore all'1% in massa e rispondenti alle caratteristiche indicate in Allegato I, punto 1, colonne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 e 10;


i) emulsioni acqua-olio combustibile o acqua-altri distillati pesanti di petrolio, di cui alla precedente lettera h), e rispondenti alle caratteristiche indicate in Allegato II, punto 2;


l) legna da ardere alle condizioni previste nell'Allegato III, punto 2;


m) carbone di legna;


n) biomasse combustibili individuate nell'Allegato III, alle condizioni ivi previste;


o) carbone da vapore con contenuto di zolfo non superiore all'1% in massa e rispondente alle caratteristiche indicate in Allegato I, punto 4;


p) coke metallurgico e da gas con contenuto di zolfo non superiore all'1% in massa e rispondente alle caratteristiche indicate in Allegato I, punto 4;


q) antracite, prodotti antracitosi e loro miscele con contenuto di zolfo non superiore all'1% in massa e rispondenti alle caratteristiche indicate in Allegato I, punto 4;


r) biogas individuato nell'Allegato VI, alle condizioni ivi previste;


s) gas di sintesi proveniente dalla gassificazione di combustibili consentiti, limitatamente allo stesso comprensorio industriale nel quale tale gas è prodotto.


Fermo restando quanto stabilito al comma 4, negli impianti di combustione con potenza termica nominale, per singolo focolare, uguale o superiore a 50 MW, è consentito altresì l'uso di:


a) olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio con contenuto di zolfo non superiore al 3% in massa e rispondenti alle caratteristiche indicate nell'Allegato I, punto 1, colonna 7, fatta eccezione per il contenuto di nichel e vanadio, come somma che, fino all'adeguamento ai valori limite di emissione previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, non deve essere superiore a 180 mg/kg;


b) emulsioni acqua-olio combustibile o acqua-altri distillati pesanti di petrolio, di cui alla precedente lettera a) e rispondenti alle caratteristiche indicate in Allegato II, punto 2;


c) lignite con contenuto di zolfo non superiore all'1,5% in massa e rispondente alle caratteristiche indicate in Allegato I, punto 4;


d) miscele acqua-carbone, anche additivate con stabilizzanti o emulsionanti, purché il carbone utilizzato corrisponda ai requisiti indicati al comma 1, lettere o), p) e q); e coke da petrolio con contenuto di zolfo non superiore al 3% in massa e rispondente alle caratteristiche indicate in Allegato I, punto 4, riga 7.


Negli impianti di combustione di potenza termica nominale, per singolo focolare, uguale o superiore a 300 MW, diversi da quelli di cui all'art. 2, punto 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988, nonché negli altri impianti delle stesse potenzialità autorizzati in via definitiva o che rispettano i valori limite di emissione previsti per l'adeguamento ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988, è consentito altresì l'uso di:


a) emulsioni acqua-bitumi rispondenti alle caratteristiche indicate nell'Allegato I, punto 2;

b) petrolio greggio con contenuto di nichel e vanadio, come somma, non superiore a 230 mg/kg.


È altresì consentito, nel luogo di produzione l'uso di:


a) olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio con contenuto di zolfo non superiore al 3% in massa e rispondenti alle caratteristiche indicate nell'Allegato I, punto 1, colonna 7;

b) emulsioni acqua-olio combustibile o acqua-altri distillati pesanti di petrolio, di cui alla precedente lettera a) e rispondenti alle caratteristiche indicate in Allegato II, punto 2;

c) gas di raffineria, gasolio, kerosene ed altri distillati leggeri e medi di petrolio, olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio, derivanti da greggi nazionali, e coke da petrolio, in deroga a quanto previsto all'Allegato 3 B, punto B) 4, al decreto ministeriale 12 luglio 1990;

d) idrocarburi pesanti derivanti dalla lavorazione del greggio rispondenti alle caratteristiche e secondo le condizioni di utilizzo di cui all'Allegato IV.


Negli impianti in cui durante il processo produttivo i composti dello zolfo siano fissati o combinati in percentuale non inferiore al 60% con il prodotto ottenuto, è consentito altresì l'uso di:


a) olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio con contenuto di zolfo non superiore al 4% in massa e rispondenti alle caratteristiche indicate nell'Allegato I, punto 1, colonna 8;

b) emulsioni acqua-olio combustibile o acqua-altri distillati pesanti di petrolio, di cui alla precedente lettera a) e rispondenti alle caratteristiche indicate in Allegato II, punto 2;

c) bitume di petrolio con contenuto di zolfo non superiore al 6% in massa;

d) coke da petrolio con contenuto di zolfo non superiore al 6% in massa e rispondente alle caratteristiche indicate in Allegato I, punto 4, riga 8.


È in ogni caso vietato utilizzare i combustibili di cui al comma 5 nei forni per la produzione della calce impiegata nell'industria alimentare.


Fermo restando quanto previsto ai commi precedenti, nella regione Sardegna è consentito l'uso di combustibili indigeni, costituiti da carbone e da miscele acqua-carbone, in:


a) centrali termoelettriche e impianti di produzione, combinata e non, di energia elettrica e termica purché vengano raggiunte le percentuali di desolforazione riportate nell'Allegato 9 del decreto del Ministero dell'ambiente 8 maggio 1989;


b) impianti di cui al comma 2 del presente articolo.


Gli impianti termici di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, effettuano la combustione della legna da ardere, delle biomasse e del biogas di cui all'art. 3, comma 1, lettere l), n) ed r), devono rispettare i valori limite e le prescrizioni indicate negli Allegati III e VI, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.