Titolo
II -
Combustibili
e caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione per uso
civile
Art.
6 -
Combustibili consentiti e condizioni di utilizzo.
Negli
impianti termici di cui all'art. 2, comma 1, lettera b),
e comma 2, è consentito l'uso dei seguenti combustibili:
a) gas naturale;
b) gas di città;
c) gas di petrolio liquefatto;
d) gasolio, kerosene ed altri distillati leggeri e medi di petrolio rispondenti alle caratteristiche indicate in Allegato I, punto 1;
e) emulsioni acqua-gasolio, acqua-kerosene e acqua-altri distillati leggeri e medi di petrolio di cui alla precedente lettera d) e rispondenti alle caratteristiche indicate in Allegato II, punto 1;
f) legna da ardere alle condizioni previste nell'Allegato III, punto 2;
g) carbone di legna;
h) biomasse combustibili individuate nell'Allegato III, alle condizioni ivi previste;
i) biodiesel avente le caratteristiche indicate in Allegato I, punto 3;
l) agglomerati di lignite rispondente alle caratteristiche indicate in Allegato I, punto 4, limitatamente al periodo previsto all'art. 10;
m) olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio rispondenti alle caratteristiche indicate nell'Allegato I, punto 1, colonne 1, 3, 5 e 9, fatto salvo quanto previsto all'art. 8;
n) emulsioni acqua-olio combustibile o acqua-altri distillati pesanti di petrolio, di cui alla precedente lettera m), rispondenti alle caratteristiche indicate in Allegato II, punto 2, fatto salvo quanto previsto all'art. 9;
o) carbone da vapore rispondente alle caratteristiche indicate in Allegato I, punto 4, limitatamente al periodo previsto all'art. 10:
p) coke metallurgico e da gas rispondente alle caratteristiche indicate in Allegato I, punto 4, limitatamente al periodo previsto all'art. 10;
q) antracite, prodotti antracitosi e loro miscele rispondenti alle caratteristiche indicate in Allegato I, punto 4, limitatamente a quanto previsto all'art. 10;
r)
biogas individuato nell'Allegato VI, alle condizioni ivi previste.
I
combustibili di cui alle lettere l),
m),
n),
o),
p),
q)
ed r)
non possono essere utilizzati nei forni da pane, nelle cucine, nelle
mense e negli altri pubblici esercizi destinati ad attività di
ristorazione.
Gli
impianti termici di cui all'art. 2, comma 1, lettera b),
e comma 2, di potenza termica nominale complessiva superiore a 0,035
MW, installati successivamente alla data di entrata in vigore del
presente decreto, ad esclusione di quelli che utilizzano i
combustibili di cui al comma 1, lettere f),
h)
ed r),
devono rispettare, in condizioni di funzionamento a regime, i valori
limite di emissione in atmosfera riportati in Allegato V. I valori di
emissione devono essere controllati almeno annualmente dal
responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto
nell'ambito delle normali operazioni di controllo e manutenzione
dello stesso. I valori misurati devono essere allegati al libretto di
centrale o di impianto di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modifiche.
Per
gli impianti installati precedentemente alla data di entrata in
vigore del presente decreto, gli obblighi di cui al comma 3, si
applicano a partire dal 1° settembre 2003.
I valori limite di emissione di cui all'Allegato V, fatte salve diverse determinazioni dell'autorità competente al controllo dello stato di manutenzione e di esercizio degli impianti, individuata dall'art. 31 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ed a condizione che siano regolarmente eseguite le manutenzioni programmate di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modifiche e integrazioni, si ritengono rispettati quando vengono utilizzati come combustibili:
a) gas naturale;
b) gas di città;
c) gas di petrolio liquefatto;
d) gasolio, kerosene ed altri distillati leggeri e medi di petrolio rispondenti alle caratteristiche indicate in Allegato I, punto 1;
e) emulsioni acqua-gasolio, acqua-kerosene e acqua-altri distillati leggeri e medi di petrolio di cui alla precedente lettera d) e rispondenti alle caratteristiche indicate in Allegato II, punto 1;
f)
biodiesel avente le caratteristiche indicate in Allegato I, punto 3.
Gli impianti termici di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), e comma 2, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, effettuano la combustione della legna da ardere, delle biomasse e del biogas di cui al comma 1, lettere f), h) ed r), devono rispettare i valori limite e le prescrizioni indicate negli Allegati III e VI, entro due anni dall'entrata in vigore del presente decreto.