Riscaldamento
Articoli:
§ 1. - LEGGE 13 LUGLIO 1966 N. 615
§ 3. - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 DICEMBRE 1970 N. 1391 (Regolamento per l'esecuzione della legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico, limitatamente al settore degli impianti termici)
§ 4. - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 AGOSTO 1993 N. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in a
§ 5. - CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL’INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL’ARTIGIANATO 12 APRILE 1994 N. 233/F
§ 6. - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 NOVEMBRE 1996 N. 660 (Regolamento per l'attuazione della direttiva 92/42/CEE concernente i requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi)
§ 7. - DECRETO DEL MINISTERO DELL’INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL’ARTIGIANATO 2 APRILE 1998 (Modalità di certificazione delle caratteristiche e delle prestazioni energetiche degli edifici e degli impianti ad essi connessi)
§ 8. - DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 MARZO 2002 (Disciplina delle caratteristiche merceologiche dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico, nonché delle caratteristiche tecnologiche degli impianti di comb
Art. 2 - Patentini.

Art. 2 - Patentini.


Ai fini del rilascio del patentino previsto dall'art. 16 della legge, gli impianti termici indicati nell'art. 1 che abbiano potenzialità superiore alle 200.000 kcal/h sono classificati in due categorie cui corrispondono due gradi di abilitazione.


Sono attribuiti alla prima categoria e la loro conduzione richiede il possesso del patentino di 1° grado, gli impianti termici per il cui mantenimento in funzione occorre anche il certificato di abilitazione alla condotta dei generatori di vapore a norma del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824.


Sono attribuiti alla seconda categoria e la loro conduzione richiede il possesso del patentino di 2° grado, gli impianti termici, automatici e non automatici, per il cui mantenimento in funzione non occorre il certificato di abilitazione indicato nel comma precedente.


Il patentino di 1° grado abilita direttamente, senza l'osservanza di alcuna formalità, anche alla conduzione degli impianti per cui è richiesto il patentino di 2° grado.


I patentini potranno essere rilasciati a persone aventi età non inferiore a 18 anni compiuti.


I certificati di abilitazione di qualsiasi grado per la condotta dei generatori di vapore, rilasciati ai sensi del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824 e delle relative norme di attuazione, costituiscono titolo di qualificazione professionale valido per il rilascio senza esame dei patentini di 1° o 2° grado previsto dal presente articolo.


L'eventuale provvedimento di sospensione o di revoca del certificato di abilitazione alla condotta dei generatori di vapore disposto a norma degli artt. 31 e 32 del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, non comporta automatica decadenza del patentino di abilitazione alla condotta degli impianti termici conseguito ai sensi del comma precedente.


Ai fini dell'eventuale revoca dei patentini di abilitazione, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 15 della legge, il Comando provinciale dei vigili del fuoco comunicherà al competente Ispettorato provinciale del lavoro i casi di recidiva nella cattiva conduzione degli impianti termici.