Art.
6 -
Immissione in commercio.
Prima
dell'immissione in commercio, le caldaie devono essere contrassegnate
dalla marcatura CE di cui all'allegato I e corredate dalla
dichiarazione CE di cui all'art. 8.
Le
disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì agli
apparecchi commercializzati separatamente. In tal caso nella
dichiarazione CE di conformità vengono riportati i parametri
che consentono di ottenere, dopo il montaggio, i tassi di rendimento
utile di cui all'art. 4.
Le
caldaie, con i requisiti di rendimento energetico maggiore o uguale a
quello previsto all'allegato VI per le caldaie standard, possono
recare le indicazioni specifiche di cui all'allegato I, punto 2, e
all'allegato II.
La marcatura CE e le altre indicazioni di cui al presente regolamento sono apposte sulle caldaie e sugli apparecchi in modo visibile, facilmente leggibile e con sistema indelebile. È vietato apporre su tali prodotti qualsiasi altro segno che possa trarre in inganno sul significato e sul simbolo grafico della marcatura CE.