Art.
11 -
Vigilanza e controllo.
Ai
fini del rispetto delle prescrizioni del presente regolamento, il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone
verifiche e controlli, avvalendosi dei propri uffici provinciali e,
previa intesa, di altre amministrazioni dello Stato.
Gli
accertamenti sui prodotti immessi sul mercato possono essere
effettuati, anche con metodo a campione, presso il fabbricante, i
grossisti, gli importatori e i commercianti.
A
tal fine, agli organi preposti al controllo è consentito
l'accesso ai luoghi di fabbricazione, di immagazzinamento e di
commercializzazione dei prodotti, la ricerca e l'acquisizione di
tutte le informazioni necessarie all'accertamento e il prelievo di
campioni per l'esecuzione degli esami e delle prove.
Per l'effettuazione dei controlli tecnici, l'Amministrazione di cui al comma 1 si avvale dell'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL), dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) e di altri organismi tecnici dello Stato nonchè, ove necessario, di altri organismi individuati con specifico decreto.