Art.
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Abrogazioni.
A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 ottobre 1995. A partire da tale data sono abrogati gli artt. 12 ed 13 della legge 13 luglio 1966, n. 615, secondo quanto disposto dall'art. 2, comma 3, della legge 8 luglio 1986, n. 349.
(allegati omissis)