Capo V - Norme transitorie e disposizioni finali
Art.
17
Restano
ferme le norme transitorie previste dall'art. 17 e annessa tabella
del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica
24 ottobre 1967, n. 1288, per gli impianti termici esistenti alla
data dell'8 luglio 1968, salvo quanto stabilito nei successivi commi.
Le
altezze di sbocco dei camini degli impianti esistenti alla data
dell'8 luglio 1968 devono rispondere, in deroga alle norme del
regolamento, a quanto stabilito dalle autorità comunali in
rapporto a particolari situazioni locali, qualora alla data di
entrata in vigore del presente regolamento non risulti approvato dal
Comando provinciale dei vigili del fuoco il progetto
particolareggiato dell'impianto ai sensi dell'art. 9 della legge.
I serbatoi a servizio di impianti termici di qualunque potenzialità esistenti alla data dell'8 luglio 1968 devono essere resi rispondenti alle norme del presente regolamento entro 10 anni a partire dalla data suindicata.