Art.
1 -
Ambito di applicazione e definizioni.
Le
disposizioni del presente decreto, ai sensi dell'art. 32 della legge
9 gennaio 1991, n. 10, si applicano, con le limitazioni fissate al
comma 3 dell'art. 2, a quei prodotti che sono commercializzati in via
autonoma per l'utilizzazione quali componenti di edifici o di
impianti al servizio degli edifici che assolvono ad una o più
funzioni energicamente significative.
Ai
fini del presente decreto, si intende:
a) per “componenti degli edifici”, i materiali e i manufatti costituenti l'edificio, rientranti nell'allegato A del presente decreto;
b) per “componenti degli impianti”, le macchine, gli apparecchi e i dispositivi in genere che costituiscono gli impianti tecnologici al servizio degli edifici e che rientrano nell'allegato A del presente decreto;
c) per “certificazione”, l'atto mediante il quale un organismo riconosciuto come indipendente rispetto all'oggetto in questione (organismo notificato, organismo di certificazione di sistema di qualità, organismo di certificazione di prodotto, laboratorio) dichiara che un prodotto o componente ha determinate caratteristiche o prestazioni energetiche ed è conforme alla specifica tecnica corrispondente;
d) per “dichiarazione del produttore”, l'attestazione da parte di quest'ultimo, o del suo mandatario stabilito nell'Unione europea, delle caratteristiche e prestazioni energetiche di un prodotto o componente, come certificate da un organismo indipendente;
e) per “prova”, l'operazione tecnica che consiste nella determinazione di una o più caratteristiche e prestazioni di un determinato prodotto o componente, eseguita secondo quanto previsto dalle specifiche tecniche, come definite dall'art. 1 della legge 21 giugno 1986, n. 317 (“Attuazione della direttiva n. 83/189/CEE relativa alla procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche”).