Art. 8 - Valori limite del fabbisogno energetico normalizzato per la climatizzazione invernale.1
Ai
fini dell'applicazione del presente decreto il fabbisogno energetico
convenzionale per la climatizzazione invernale è la quantità
di energia primaria globalmente richiesta, nel corso di un anno, per
mantenere negli ambienti riscaldati la temperatura al valore costante
di 20°C con un adeguato ricambio d'aria durante una stagione di
riscaldamento il cui periodo è convenzionalmente fissato:
a) per le zone climatiche A, B, C, D, E, dal comma 2 dell'art. 9 del presente decreto;
b)
per la zona climatica F in 200 giorni a partire dal 5 di ottobre,
senza che ciò determini alcuna limitazione dell'effettivo
periodo annuale di esercizio.
Il
fabbisogno energetico normalizzato per la climatizzazione invernale
(FEN) è il fabbisogno energetico convenzionale di cui al
precedente comma 1 diviso per il volume riscaldato e i gradi-giorno
della località. L'unità di misura utilizzata è
il kJ/m3
GG.
Il
calcolo del fabbisogno energetico convenzionale per la
climatizzazione invernale definito al comma 1 ed il calcolo del
fabbisogno energetico normalizzato per la climatizzazione invernale
definito al comma 2 devono essere effettuati con la metodologia
indicata dalle norme tecniche UNI che verranno pubblicate entro il 31
ottobre 1993 e recepite dal Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato entro i successivi trenta giorni; tale calcolo deve
essere riportato nella relazione tecnica di cui al comma 1 dell'art.
28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10.
La
metodologia UNI di cui al comma 3 esprime il bilancio energetico del
sistema edificio-impianto termico e tiene conto,
in
termini di apporti:
- dell'energia primaria immessa nella centrale termica attraverso i vettori energetici,
- dell'energia solare fornita all'edificio,
- degli apporti gratuiti interni quali, ad esempio, quelli dovuti al metabolismo degli abitanti, all'uso della cucina, agli elettrodomestici, all'illuminazione,
in termini di perdite:
- dell'energia persa per trasmissione e per ventilazione attraverso l'involucro edilizio, comprendente quest'ultima anche l'energia associata all'umidità,
-
dell'energia persa dall'impianto termico nelle fasi di produzione,
regolazione, distribuzione ed emissione del calore.
Per edifici con volumetria totale lorda climatizzata inferiore a 10.000 m3 è ammesso un calcolo semplificato del fabbisogno energetico convenzionale e del fabbisogno energetico normalizzato, basato su un bilancio energetico del sistema edificio impianto che tiene conto,
in termini di
apporti:
- dell'energia primaria immessa nella centrale termica attraverso i vettori energetici,
in termini di perdite:
- dell'energia persa per trasmissione e per ventilazione attraverso l'involucro edilizio, comprendente quest'ultima anche l'energia associata all'umidità,
-
dell'energia persa dall'impianto termico nelle fasi di produzione,
regolazione, distribuzione ed emissione del calore.
Il
calcolo del coefficiente di dispersione volumica per trasmissione
dell'involucro edilizio deve essere effettuato utilizzando le norme
UNI 7357 e non deve superare i valori che saranno fissati dai
regolamenti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 4 della legge 9 gennaio
1991, n. 10. In attesa dell’emanazione di detti regolamenti, i
valori limite di tale coefficiente restano fissati in conformità
di quanto disposto dal decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dei lavori
pubblici del 30 luglio 1986 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale
del 20 ottobre 1986, n. 244.
Il valore del fabbisogno energetico normalizzato per la climatizzazione invernale di cui al comma 2, calcolato con le metodologie di cui ai commi 3, 4, 5, 6, deve risultare inferiore al seguente valore limite:
FENlim
=
[(Cd + 0,34 n) – ku
(0,01
I/dTm + a/dTm)] 86,4/ ηg
La
predetta formula non è utilizzabile per il calcolo del
fabbisogno energetico normalizzato per la climatizzazione invernale;
essa serve esclusivamente per la determinazione di un valore limite
superiore di detto fabbisogno; il valore dei simboli e delle costanti
viene di seguito elencato:
Cd
= valore limite del coefficiente di dispersione volumica per
trasmissione dell'involucro edilizio, espresso in W/m3
°C,
come fissato in base alle disposizioni richiamate al comma 6 (valore
così rettificato dall’art. 2 D.M. 6 agosto 1994);
n
= numero dei volumi d'aria ricambiati in un'ora (valore medio nelle
24 ore), espresso in h-1;
0.34
= costante, dimensionata in W h/m3 °C, che esprime il prodotto
del calore specifico dell'aria per la sua densità;
I
= media aritmetica dei valori dell'irradianza solare media mensile
sul piano orizzontale espressa in W/m2,
la media è estesa a tutti i mesi dell'anno interamente
compresi nel periodo di riscaldamento di cui al comma 1 del presente
articolo; i valori saranno forniti dalle norme tecniche UNI di cui al
comma 3;
dTm
= differenza di temperatura media stagionale espressa in °C; i
valori saranno forniti dalle norme tecniche UNI di cui al comma 3;
0.01
= valore convenzionale, espresso in m-1, della superficie ad
assorbimento totale dell'energia solare per unità di volume
riscaldato;
a = valore degli apporti gratuiti interni, espresso in W/m3, fissati in conformità a quanto indicato nelle norme tecniche UNI di cui al comma 3;
ku
=
coefficiente adimensionato di utilizzazione degli apporti solari e
degli apporti gratuiti interni, calcolato in conformità a
quanto indicato nelle norme tecniche UNI di cui al comma 3;
86.4
= migliaia di secondi in un giorno; rappresenta la costante di
conversione da W/m3
°C
(dimensioni dell’espressione tra parentesi nella formula) a kJ/m3GG
(dimensione del FEN);
hg
= valore del rendimento globale medio stagionale definito all'art. 5,
comma 1.
Il
valore n, indica la media giornaliera nelle 24 ore del numero dei
volumi d'aria ricambiati in un'ora ed è convenzionalmente
fissato in 0.5 per l'edilizia abitativa nel caso non sussistano
ricambi meccanici controllati.
Nei
casi in cui sussistano valori minimi di ricambio d'aria imposti da
norme igieniche o sanitarie (in relazione ad esempio: alla
destinazione d'uso dell'edificio, all'eventuale presenza nei locali
di apparecchi di riscaldamento a focolare aperto), o comunque
regolamentati da normative tecniche, il valore di n è
convenzionalmente fissato pari ad 1.1 volte i valori succitati, che
devono comunque essere espressi in termini di valori medi giornalieri
nelle 24 ore.
Per
edifici con volumetria totale lorda climatizzata inferiore a 10.000
m3, nel caso sia stato utilizzato il calcolo semplificato di cui al
punto 5, il valore limite del fabbisogno energetico normalizzato per
climatizzazione invernale, dovrà essere calcolato mediante la
formula di cui al comma 7 ponendo I = 0, a = 0.
La
formulazione del valore limite del fabbisogno energetico normalizzato
di cui al comma 7 potrà essere variata, anche in relazione
all'evoluzione della normativa nazionale o comunitaria, mediante
decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato.
1 Articolo abrogato dall’art. 16 D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 192.