Art.
3 -
Esclusioni.
Sono
esclusi dal presente regolamento:
a)
le caldaie ad acqua calda che possono essere alimentate anche con
combustibili solidi;
b)
gli impianti di erogazione istantanea di acqua calda per usi
igienici;
c)
le caldaie progettate per essere alimentate con combustibili diversi
da quelli liquidi o gassosi aventi caratteristiche non comparabili a
quelli normalmente in commercio quali: gas residui industriali,
biogas e residui di origine vegetale di cui all'art. 8, comma 1, del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 ottobre 1995,
pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n. 276 del 25 novembre
1995;
d)
le termocucine e gli apparecchi progettati per riscaldare
principalmente il vano in cui sono installati e che forniscono anche,
ma a titolo accessorio, acqua calda per riscaldamento centrale e usi
igienici;
e)
gli apparecchi con potenza utile inferiore a 6 kw progettati
unicamente per alimentare un impianto di accumulazione di acqua calda
per usi igienici circolante per gravità:
f)
ogni caldaia prodotta in unico esemplare.
Nei casi di caldaie a doppia funzione, riscaldamento dei locali e fornitura di acqua calda per usi igienici, i requisiti di rendimento di cui all'art. 4, comma 1, si riferiscono soltanto alla funzione riscaldamento.